Decreto Ministro del Tesoro 2 aprile 1999
Determinazione, ai sensi dell'art. 106, comma 4, lettera b), del Decreto legislativo1°settembre 1993, n° 385, dei requisiti patrimoniali
relativi agli intermediari che svolgono attività di rilascio di garanzie nonché a quelli che
operano quali intermediari in cambi senza assunzione di rischi in proprio (money
brokers).
Modificato dal Decreto del Ministero dell'economia del
14 novembre 2003 n° 104700
Art. 1 - Definizioni
1. Nel presente decreto si intende per:
a) "testo unico", il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
b) "elenco generale", l'elenco previsto dall'art. 106, comma 1, del testo unico;
c) "intermediari finanziari", i soggetti iscritti nell'elenco generale;
d) "rilascio di garanzie", l'attività indicata all'art. 2, comma 1, lettera f), del decreto del Ministro del Tesoro del 6 luglio 1994, relativo alla determinazione, ai sensi dell'art. 106, comma 4, del testo unico, del contenuto delle attività indicate nello stesso art. 106, comma 1, nonché in quali circostanze ricorre l'esercizio nei confronti del pubblico;
e) "elenco speciale", l'elenco previsto dall'art. 107, comma 1, del testo unico;
f) "mezzi patrimoniali", l'ammontare determinato ai sensi delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia in attuazione dell'art. 5 del decreto ministeriale del 13 maggio 1996, recante criteri di iscrizione degli intermediari finanziari nell'elenco speciale.
Articolo 1 bis Requisiti degli intermediari finanziari che svolgono attività di rilascio garanzie
1. I soggetti che intendono svolgere l’attività di concessione di finanziamenti
nei confronti del pubblico nella forma del rilascio di garanzie, oltre a
rispettare le condizioni previste dall’art. 106 del testo unico bancario,
devono soddisfare i seguenti requisiti:a
a) capitale sociale versato non inferiore a € 1.000.000; il capitale sociale deve
essere investito in attività liquide o in titoli di pronta liquidabilità,
entrambi depositati presso banche; per i soggetti esteri di cui al D.M. 28
luglio 1994 i predetti requisiti devono riferirsi al fondo di dotazione;
b)mezzi patrimoniali non inferiori a € 2.500.000;
c)oggetto sociale che preveda espressamente l’esercizio dell’attività di concessione
di finanziamenti nei confronti del pubblico nella forma del rilascio di garanzie.
2. I requisiti indicati al precedente comma 1 devono essere mantenuti in via
continuativa durante tutto il periodo di attività dell’intermediario.
3. Ai fini del precedente comma 1 non si considerano le garanzie:
a)rilasciate a favore di banche o di altri intermediari finanziari di cui all’articolo 107
del testo unico bancario, in relazione alla concessione di finanziamenti per
cassa;
b)connesse o accessorie a specifiche operazioni riconducibili ad altra
attività finanziaria svolta dall’intermediario
Art. 2 - Requisiti patrimoniali richiesti per gli intermediari finanziari che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie
1. I soggetti di cui all'art. 1 bis che hanno per oggetto sociale esclusivo o svolgono in via prevalente attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico nella forma del rilascio di garanzie devono avere mezzi patrimoniali pari o superiori all'ammontare previsto dall'art. 2, comma 2, lettera a), del decreto ministeriale del 13 maggio 1996, concernente i criteri di iscrizione degli intermediari finanziari nell'elenco speciale.
2. L'esercizio in via prevalente dell'attività di concessione di finanziamenti nella forma del rilascio di garanzie sussiste quando, in base all'ultimo bilancio approvato, ricorre uno dei seguenti presupposti:
a) l'ammontare complessivo delle garanzie rilasciate sia superiore al totale delle attività dello stato patrimoniale;
b) l'ammontare complessivo dei proventi prodotti dal rilascio di garanzie sia superiore al cinquanta per cento dei proventi complessivi.
3. Ai fini del comma 2, non si tiene conto delle garanzie rilasciate a favore di banche o di altri intermediari finanziari in relazione alla concessione di finanziamenti per cassa.
4. Nei casi previsti dal comma 2, gli intermediari finanziari si adeguano alle disposizioni del comma 1 entro sei mesi dalla data di approvazione del primo bilancio dal quale risulta l'esercizio in via prevalente dell'attività di concessione di finanziamenti nella forma del rilascio di garanzie.
Art. 3 - Norma transitoria
1. Gli intermediari finanziari il cui oggetto sociale prevede lo svolgimento esclusivo dell'attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico nella forma del rilascio di garanzie provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad adeguarsi alle disposizioni dell'art. 2, comma 1, ovvero ad adottare le necessarie modifiche statutarie.
Art. 4 - Capitale minimo richiesto per l'iscrizione nell'elenco generale dei soggetti che svolgono attività di intermediazione in cambi senza assunzione di rischi in proprio (money brokers)
1. L'iscrizione nell'elenco generale per lo svolgimento in via esclusiva dell'attività di intermediazione in cambi senza assunzione di rischi in proprio è subordinata al riscontro del possesso di un capitale sociale versato almeno pari al capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni.
Art. 5 - Abrogazioni
1. Il decreto del Ministro del Tesoro del 21 giugno 1993 è abrogato.