Legge 5 gennaio 1950 n. 180
CESSIONE QUINTO STIPENDIO
TITOLO I - DEL SEQUESTRO, DEL PIGNORAMENTO E DELLA CESSIONE DEGLI STIPENDI SALARI E PENSIONI
Art.1
(Insequestrabilità, impignorabilità e incedibilità di stipendi, salari,
pensioni ed altri emolumenti)
Non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti, salve le eccezioni
stabilite nei seguenti articoli ed in altre disposizioni
di legge, gli stipendi, i salari, le paghe, le mercedi,
gli assegni, le gratificazioni, le pensioni, le indennità, i sussidi ed i
compensi di qualsiasi specie che lo Stato, le province, i comuni, le istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza e qualsiasi altro ente od istituto
pubblico sottoposto a tutela, od anche a sola vigilanza dell'amministrazione
pubblica (comprese le aziende autonome per i servizi pubblici municipalizzati) e
le imprese concessionarie di un servizio pubblico di comunicazioni o di
trasporto nonché le Aziende private corrispondono ai loro impiegati, salariati e pensionati ed a qualunque
altra persona, per effetto ed in conseguenza dell'opera prestata nei servizi da
essi dipendenti.
Nel personale dipendente dallo Stato si comprende anche- il personale dipendente
dal Segretariato generale della Presidenza della Repubblica e dalle Camere del
Parlamento.
Art.2
(Eccezioni alla insequestrabilità e all'impignorabilità)
Gli stipendi, i salari e le retribuzioni equivalenti, nonché le pensioni, le
indennità che tengono luogo di pensione e gli altri assegni di quiescenza
corrisposti dallo Stato e dagli altri enti, aziende ed imprese indicati
nell'articolo 1, sono soggetti a sequestro ed a pignoramento nei seguenti
limiti:
1) fino alla concorrenza di un terzo valutato al netto di ritenute, per causa di
alimenti dovuti per legge;
2) fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per debiti
verso lo Stato e verso gli altri enti, aziende ed imprese da cui il debitore
dipende, derivanti dal rapporto d'impiego e di lavoro;
3) fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per tributi
dovuti allo Stato, alle province ed ai comuni, facenti carico, fino dalla loro
origine, all'impiegato o salariato.
Il sequestro ed il pignoramento, per il simultaneo concorso delle cause indicate
ai numeri 2, 3, non possono colpire una quota maggiore del quinto sopra indicato
e quando concorrano anche le cause di cui al numero 1, non possono colpire una
quota maggiore della metà, valutata al netto di ritenute, salve le disposizioni
del titolo V nel caso di concorso anche di vincoli per cessioni e delegazioni.
Art. 3.
(esecuzioni di sequestri e pignoramenti a carico Di dipendenti statali).
Per gli impiegati e salariati
delle amministrazioni dello stato anche ad ordinamento autonomo, il sequestro ed
il pignoramento di stipendi, salari e retribuzioni equivalenti, pensioni,
indennità che tengono luogo di pensione, ed altri assegni di quiescenza si
eseguono presso il ministero del tesoro, ispettorato generale per il credito ai
dipendenti dello stato, in persona dell'ispettore generale capo dell'ufficio.
Per il personale dipendente dall'amministrazione delle ferrovie dello stato il
sequestro ed il pignoramento si eseguono presso la direzione generale delle
ferrovie dello stato in persona del direttore generale.
Art. 4.
(esecuzione di sequestri e pignoramenti a carico di dipendenti da altre
pubbliche amministrazioni).
Per gl'impiegati e salariati
degli enti, aziende ed imprese indicati nell'art. 1, diversi dalle
amministrazioni dello stato, il sequestro ed il pignoramento di stipendi, salari
e retribuzioni equivalenti si eseguono presso l'amministrazione dalla quale
gl'impiegati e salariati dipendono, in persona di chi ne ha la legale
rappresentanza.
Per il personale medesimo, il sequestro ed il pignoramento delle pensioni, delle
indennità che tengono luogo di pensione e degli altri assegni di quiescenza di
eseguono presso l'amministrazione che conferisce tali assegni, in persona del
legale rappresentante.
Art.5
(Facoltà e limiti di cessione di quote di stipendio e salario)
Gli impiegati e salariati dipendenti dallo Stato e dagli altri enti, aziende
ed imprese indicati nell'art. i possono contrarre prestiti da estinguersi con
cessione di quote dello stipendio o del salario fino al quinto dell'ammontare di
tali emolumenti valutato al netto di ritenute e per periodi non superiori a
dieci anni, secondo le disposizioni stabilite dai titoli II e III del presente
testo unico.
Gli appartenenti al ruolo diplomatico e consolare e al ruolo degli addetti
commerciali all'estero non hanno tale facoltà.
Per il personale dipendente dalle Camere del Parlamento si osservano le norme
speciali stabilite dalle Camere stesse.
I pensionati pubblici e privati possono contrarre
con banche e intermediari finanziari di cui all’art. 106
del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
prestiti da estinguersi con cessione di quote della
pensione fino al quinto della stessa, valutato al netto delle ritenute fiscali e
per periodi non superiori a dieci anni.
Possono essere cedute ai sensi del precedente comma le pensioni o le indennità
che tengono luogo di pensione corrisposte dallo
Stato o dai singoli enti, gli assegni equivalenti a carico di speciali casse
di previdenza, le pensioni e gli assegni di invalidità e vecchiaia corrisposti
dall’Istituto Nazionale della previdenza sociale
, gli assegni vitalizi e i capitali a carico di istituti e fondi in dipendenza
del rapporto di lavoro. I prestiti devono avere la garanzia dell’assicurazione
sulla vita che ne assicuri il recupero del residuo
credito in caso di decesso del mutuatario
TITOLO II - DELLA CESSIONE DEGLI STIPENDI E DEI SALARI DEGLI IMPIEGATI E
SALARIATI DELLO STATO
Art.6
(Requisiti necessari per l'esercizio della facoltà di cessione)
Gli impiegati civili e militari e i salariati delle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo possono contrarre prestiti, ai sensi dell'art. 5, qualora siano in attività di servizio, abbiano stabilità nel rapporto di impiego o di lavoro, siano provvisti di stipendio o salario fisso e continuativo ed abbiano diritto a conseguire un qualsiasi trattamento di quiescenza. I prestiti possono essere contratti per periodi di cinque o dieci anni, salva l'applicazione degli articoli 13 e 23.
Art.7
(Periodo minimo di servizio per l'esercizio della facoltà di cessione)
La facoltà di contrarre prestiti di cui al precedente articolo non può
essere esercitata da chi non abbia compiuto quattro anni di servizio effettivo
nel rapporto di impiego o di lavoro, valido ai fini del trattamento di
quiescenza.
Il limite di quattro anni è ridotto ad anni due per gli impiegati e salariati
ex combattenti della guerra italo-austriaca 1915-1918, ai quali sia stato
riconosciuto il diritto alla polizza di assicurazione dei combattenti, nonché
per gli impiegati e salariati ex combattenti della guerra 1940-43 e della guerra
di liberazione e per coloro che abbiano ottenuto il riconoscimento della
qualifica di partigiano ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21
agosto 1945 n. 518.
Il limite di quattro anni è ridotto a due anche per gli impiegati e salariati
che risultino invalidi, mutilati o feriti di guerra oppure decorati al valor
militare.
Art.8
(Ufficiali e sottufficiali che sono considerati impiegati militari)
Si considerano impiegati militari ai sensi dell’art. 6;
a) gli ufficiali in servizio permanente effettivo delle varie Forze armate e dei
Corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato. Sono parificati agli
ufficiali in servizio permanente effettivo gli ufficiali invalidi o mutilati
riassunti in servizio sedentario, ed inoltre quelli i quali, avendo cessato di
appartenere ai ruoli di servizio permanente effettivo, siano in posizioni
speciali con trattamento economico ragguagliato allo stipendio e con diritto a
computare anche il periodo di durata di tali posizioni nel servizio utile per il
futuro assegno di riposo.
b) i sottufficiali in servizio continuativo delle Forze armate e dei Corpi
organizzati militarmente di cui sopra, aventi grado non inferiore a maresciallo
ordinario o parificato.
Art.9
(Personali speciali che godono della facoltà di cessione)
Le disposizioni del presente titolo si applicano anche al personale dipendente dal Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, al personale speciale del Consiglio nazionale delle ricerche, al personale dell'Accademia nazionale dei Lincei, a quello dell'Istituto centrale di statistica e degli Archivi notarili e ai segretari comunali e provinciali che sono equiparati a tutti gli effetti agli impiegati dello Stato.
Art.10
(Personale dipendente da istituti di istruzione costituiti in enti autonomi)
Le disposizioni del presente titolo si applicano, altresì, al personale retribuito sui bilanci propri degli istituti governativi di istruzione superiore e di istruzione classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica, costituiti in enti autonomi, ove nei loro statuti o regolamenti sia stabilito l'obbligo di tutto il personale dipendente di contribuire al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato a norma dell'art. 17 e tali enti effettuino regolarmente i versamenti.
Art.11
(Regolazione della facoltà di cessione per il personale delle Ferrovie dello
Stato)
Per il personale dipendente dalla Amministrazione delle ferrovie dello Stato,
la facoltà di contrarre prestiti verso cessione di quote di stipendio o salario
è regolata dalle leggi che lo riguardano.
Per quanto non è contemplato in dette leggi si applicano le disposizioni del
presente titolo.
Art. 12.
(del salario degli operai dello stato ai fini della cessione).
Il salario degli operai dello stato è considerato, ai fini dell'art. 6, fisso e continuativo anche se corrisposto per le sole giornate lavorative o di effettiva prestazione di opera. La somma cedibile sui salari degli operai dipendenti dallo stato è ragguagliata al prodotto del salario giornaliero che si percepisce al tempo della domanda del prestito, moltiplicato per il numero delle giornate lavorative di un anno.
Art. 13.
(personale assunto con contratto a tempo determinato).
Sono ammessi a contrarre
prestiti da estinguersi con cessione di quote dello stipendio o salario anche
gli impiegati e salariati assunti o confermati in servizio con contratto a tempo
determinato, che abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio, o due anni
nei casi contemplati dal secondo o terzo comma dell'art. 7, ed abbiano un
contratto di durata non inferiore a tre anni, che assicuri ad essi il diritto a
un trattamento di quiescenza od altro equivalente.
La cessione non può eccedere il periodo di tempo che, a contare dal momento
dell'operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto in corso.
Art. 14.
(trattamenti di quiescenza considerati ai fini della facoltà di cessione).
Si considerano trattamenti di quiescenza, a termini dell'art. 6, le pensioni o indennità che tengono luogo di pensione corrisposte dallo stato o dai singoli enti dai quali gli impiegati o salariati dipendono, agli assegni equivalenti a carico di speciali casse di previdenza; le pensioni e gli assegni di invalidità e vecchiaia corrisposti dall'istituto nazionale della previdenza sociale; gli assegni vitalizi e i capitali a carico di istituti di assicurazione, ai quali i cedenti siano iscritti in dipendenza del loro rapporto di impiego o di lavoro.
Art.15
(Istituti ammessi a concedere prestiti)
Sono ammessi a concedere prestiti agli impiegati e salariati dello Stato ed ai personali di cui agli articoli 9 e 10, verso cessione di quote di stipendio o salario, soltanto gli istituti di credito e di previdenza costituiti fra impiegati e salariati delle pubbliche amministrazioni, l'Istituto nazionale delle assicurazioni, le società di assicurazione legalmente esercenti, gli istituti e le società esercenti il credito escluse quelle costituite in nome collettivo e in accomandita semplice, le casse di risparmio ed i monti di credito su pegno.
Art.16
(Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato e sue funzioni)
E' costituito presso il Ministero del tesoro il " Fondo per il credito
ai dipendenti dello Stato " amministrato, con gestione speciale,
dall'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato.
L'Ispettore generale preposto all'Ispettorato ha la rappresentanza legale del
Fondo.
Presso il detto Ispettorato funziona un apposito ufficio di ragioneria.
Il Fondo è destinato:
1) a garantire gli istituti indicati nell'art. 15 contro i rischi di perdite per
mutui accordati verso cessione di quote di stipendio o salario, per i quali
l'amministrazione del Fondo abbia prestato garanzia;
2) a concedere prestiti diretti, verso cessione di quote di stipendio o salario,
agli impiegati e ai salariati dello Stato ed ai personali di cui agli articoli 9
e 10, nei casi di accertate necessità familiari, entro i limiti delle
disponibilità liquide di ciascun esercizio.
I rischi delle operazioni di prestito diretto fanno carico al Fondo.
Art. 17.
(contributi a favore del fondo).
Salvo quanto è disposto per
i segretari comunali nell'articolo seguente, agli impiegati civili e militari e
ai salariati dello stato e ai personali di cui agli articoli 9 e 10 è ritenuto
ogni mese, a favore del fondo per il credito ai dipendenti dello stato, un
contributo di centesimi dieci per ogni cento lire dello stipendio o del salario
lordo mensile.
I contributi sono rimborsabili soltanto nel caso di errata liquidazione.
L'azione per il rimborso si prescrive in due anni a decorrere dal primo del mese
successivo a quello in cui fu eseguita la indebita ritenuta.
La restituzione avviene interessi.
Art. 18.
(contributo dovuto per i segretari comunali a favore del fondo).
Per i segretari comunali i
contributi al fondo per il credito ai dipendenti dello stato sono stabiliti
nella misura di centesimi dodici per ogni cento lire dello stipendio lordo.
Il contributo è dovuto da ciascun comune sulla base dello stipendio iniziale
del grado di segretario previsto dalla legge comunale e provinciale in rapporto
al numero degli abitanti, anche quando il segretario abbia grado diverso da
quello previsto in rapporto alla popolazione, ovvero il comune sia unito in
consorzio con altri o si avvalga dell'opera del segretario di altro comune.
Il contributo è dovuto per l'intero anno ed è indipendente dalla persona del
titolare, nonché dalle circostanze che il titolare si trovi in posizione di
aspettativa o disponibilità, senza stipendio o con stipendio ridotto, ovvero il
posto sia vacante, od occupato da un reggente o supplente con stipendio ridotto.
Il comune ha diritto di rivalsa verso il segretario comunale; ma rimane a carico
del comune il contributo o la parte del contributo sullo stipendio o parte dello
stipendio non corrisposti per vacanza del posto, disponibilità, aspettativa o
qualsiasi altro motivo.
Valgono per i contributi del presente articolo le disposizioni contenute negli
ultimi due commi dell'articolo precedente.
Art. 19.
(versamento dei contributi al fondo).
I contributi a carico degli
impiegati civili e militari retribuiti sul bilancio dello stato sono versati
dalle singole amministrazioni centrali al fondo per il credito ai dipendenti
dello stato, all'inizio dell'esercizio finanziario, in ragione dei quattro
quinti del loro importo globale calcolato sugli stanziamenti di bilancio per
stipendi.
La residua parte è calcolata e versata in base agli stipendi effettivamente
pagati, secondo le risultanze del bilancio consuntivo della spesa.
Per i salariati dello stato e per i personali di cui agli articoli 9 e 10,
eccettuati i segretari comunali, i contributi debbono essere versati a semestri
posticipati nei primi cinque giorni di gennaio e luglio.
Art. 20.
(riscossione dei contributi concernenti i segretari comunali).
Per la riscossione dei
contributi concernenti i segretari comunali l'ispettorato generale per il
credito ai dipendenti dello stato emette, entro l'aprile di ogni anno, un ruolo
generale collettivo per l'anno solare in corso, a carico dei comuni di ogni
provincia. Il ruolo è reso esecutivo dal prefetto e trasmesso all'ufficio
provinciale del tesoro per la riscossione presso la sezione di tesoreria
provinciale.
Contemporaneamente è trasmesso a ciascun comune un estratto del ruolo, con
l'indicazione del contributo a suo carico; il comune deve versarne l'importo in
unica soluzione nel mese di giugno.
Per la riscossione dei contributi non iscritti nei ruoli generali possono essere
emessi, in ogni tempo, ruoli suppletivi il cui importo deve essere versato dai
comuni debitori entro il mese successivo a quello della notificazione
dell'estratto del ruolo.
Art.21
(Dei contratti di prestito stipulati con istituti autorizzati con garanzia del
Fondo)
I prestiti verso cessione di quote di stipendio o salario concessi dagli
istituti di cui all'art. 15 debbono risultare da contratti per iscritto, tra gli
impiegati e salariati e gli enti mutuanti, stipulati con le modalità e nelle
forme indicate dal regolamento. I contratti si perfezionano col provvedimento
dell'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato che approva
il contratto e concede la garanzia.
La garanzia ha effetto, rispetto al cessionario, dal giorno della
somministrazione del mutuo purché tale somministrazione sia eseguita in data
posteriore alla prestazione della garanzia, osservato quanto prescritto dal
penultimo comma dell'articolo seguente.
Art. 22.
(comitato amministrativo e suoi compiti - somministrazione dei prestiti
diretti).
La concessione dei prestiti
sul fondo per il credito ai dipendenti dello stato è deliberata da un comitato
amministrativo presieduto dal sottosegretario di stato per il tesoro e
costituito dal capo dell'ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello
stato, vice presidente, e da sette membri effettivi e sette supplenti nominati,
per ogni biennio, con decreto del ministro per il tesoro, e cioè:
1) due membri effettivi e due supplenti in rappresentanza dei dipendenti
statali, da designarsi dalla presidenza del consiglio dei ministri sino a quando
non potranno essere designati da associazioni regolarmente riconosciute:
2) uno effettivo ed uno supplente in rappresentanza e su designazione dell'ente
nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali;
3) quattro membri effettivi e quattro supplenti in rappresentanza,
rispettivamente, della direzione generale degli affari generali e personale del
ministero del tesoro, della ragioneria generale dello stato, dell'ispettorato
generale per il credito ai dipendenti dello stato e della direzione generale
della cassa depositi e prestiti. Dopo la estinzione del debito di cui al primo
comma dell'art. 75, il membro in rappresentanza della cassa depositi e prestiti
cesserà di far parte del comitato.
L'ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello stato designa, per
ogni biennio, un segretario effettivo e uno supplente di grado non inferiore al
9/a di gruppo a.
Spetta inoltre al comitato:
A) proporre le somme da stanziarsi per ogni esercizio finanziario nello stato di
previsione della spesa del ministero del tesoro;
B) approvare il rendiconto generale alla fine di ogni esercizio finanziario;
C) proporre le eventuali modificazioni del tasso di interesse di cui all'art.
26, nonché della misura del premio compensativo dei rischi e del concorso nelle
spese di amministrazione di cui all'art. 27;
D) determinare per ogni esercizio finanziario le somme destinate alle spese
amministrative impreviste, erogabili con ordinativi sul c/c infruttifero di cui
all'articolo 50;
E) deliberare sui fitti dei locali disponibili dell'edificio di proprietà del
fondo per il credito ai dipendenti dello stato, sentito l'ufficio tecnico
erariale;
F) deliberare sulle forme di investimento, a breve termine, di fondi
disponibili.
Il comitato delibera a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto
del presidente.
Le deliberazioni del comitato, in materia di concessione di prestiti, sono
insindacabili nel merito.
La somministrazione del prestito deve essere fatta personalmente al mutuatario o
a chi ne abbia la rappresentanza per legge.
In caso di morte del mutuatario prima che la somministrazione sia eseguita, la
concessione si ha come non avvenuta.
Art.23
(Casi di licitazione della durata dei prestiti)
L'impiegato o il salariato cui manchino, per conseguire il diritto al
collocamento a riposo, a norma delle disposizioni in vigore, meno di dieci anni,
non può contrarre un prestito superiore alla cessione di tante quote mensili
quanti siano i mesi necessari per il conseguimento del diritto al collocamento a
riposo.
Gli ufficiali invalidi o mutilati di guerra, riassunti in servizio sedentario,
possono contrarre prestiti in misura non superiore alla cessione di tante quote
mensili quanti siano i mesi necessari per il raggiungimento dello speciale
limite di età per il loro collocamento a riposo.
Per gli ufficiali nelle posizioni speciali, di cui all'articolo 8, i prestiti
non possono essere superiori alla cessione di tante quote mensili quanti siano i
mesi che mancano per la fine della posizione speciale.
Art.24
(Indicazione di coloro che non possono contrarre prestiti)
Non possono ottenere prestiti:
a) coloro che non comprovino, nei modi stabiliti dal regolamento, di avere sana
costituzione fisica;
b) gli impiegati che siano compiuto i sessantacinquesimo anno di età o che lo
compiano entro il mese successivo a quello in cui il prestito dovrebbe
concedersi, e i salariati che abbiano compiuto o compiano nell'anzidetto
termine, sessanta anni di età, se uomini e cinquantacinque, se donne;
c) coloro che siano ancora soggetti agli obblighi di leva;
d) coloro che non siano in attività di servizio. La esclusione per questo
motivo non si applica agli ufficiali che si trovino nelle posizioni indicate
nell'art. 8.
Art.25
(Casi di revocabilità della concessione dei prestiti e della garanzia)
Fino a che non sia avvenuta la somministrazione del mutuo, l'amministrazione del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, venendo in qualunque modo a conoscenza che esisteva o è sopravvenuto alcuno dei motivi che avrebbero potuto determinare, ai sensi degli articoli 23 e 24, la limitazione o il diniego della concessione del prestito diretto o della garanzia, può revocare la concessione del prestito diretto o della garanzia.
Art.26
(Interessi e inizio dell'ammortamento dei prestiti)
Gli interessi sono liquidati con il metodo a scalare al tasso del 4,50 per
cento, modificabile, in seguito a conforme richiesta del Comitato
amministrativo, di cui all'art. 22, con decreto del Presidente della Repubblica,
da emanare su proposta del Ministro del tesoro e sentito il Consiglio dei
Ministri. Gli interessi sono trattenuti in anticipo allo atto della
somministrazione del prestito.
L'estinzione di ciascun prestito ha inizio dal primo giorno del mese
immediatamente successivo a quello in cui il prestito è somministrato; agli
effetti del calcolo degli interessi, si considera iniziata dal primo giorno del
terzo mese.
Art.27
(Ritenute per spese di amministrazione e premio rischi)
Sull'importo lordo complessivo di ciascun prestito, concesso o garantito, si
trattengono in anticipo a favore del Fondo:
a) una somma calcolata in ragione di L. 0,50 per cento per spese di
amministrazione, modificabile, nei modi e con le forme di cui all'articolo
precedente, con decreto del Presidente della Repubblica;
b) un premio compensativo dei rischi dell'operazione pari al 2 per cento per i
prestiti estinguibili fino a cinque anni ed al 4 per cento per i prestiti
estinguibili oltre il quinquennio, salva nuova determinazione da adottarsi con
decreto del Presidente della Repubblica, nei modi e con le forme di cui alla
lettera a).
Art.28
(Notificazione dei prestiti alle amministrazioni e suoi effetti)
L'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato dà
comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata, alle amministrazioni dalle quali
dipendono i mutuatari, dei mutui da estinguersi con cessione di quote di
stipendio o salario, concessi dal Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato
o da altri istituti.
Le cessioni di quote di stipendio o salario hanno effetto, rispetto a dette
amministrazioni, a decorrere dal primo del mese successivo a quello in cui ha
avuto luogo la comunicazione.
Tale comunicazione vale come intimazione della cessione al debitore ceduto, ai
sensi del codice civile.
Art.29
(Versamento delle quote trattenute per cessione)
Le quote di stipendio o salario trattenute per cessione debbono essere
versate all'istituto cessionario entro il mese successivo a quello in cui si
riferiscono.
Qualora i cedenti siano retribuiti con ruoli di spese fisse sul bilancio dello
Stato e cessionario sia il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, dette
quote sono versate in una sola volta per ciascun esercizio finanziario, nel mese
di gennaio, salvo rimborso da parte del Fondo delle quote o parti di quote che
in seguito risultassero non dovute.
Art.30
(Ritenute e versamenti delle quote cedute, dai segretari comunali - Azioni per
mancato versamento)
I comuni hanno l'obbligo di trattenere mensilmente la quota di stipendio ceduta dai segretari comunali e di versarla all'ente cessionario nel mese successivo a quello cui la quota si riferisce. Qualora il versamento non sia stato effettuato per mancato pagamento dello stipendio, l'ente cessionario può richiedere al prefetto di promuovere i provvedimenti di cui agli articoli 242 e 243 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383. Qualora il versamento non sia stato effettuato per omissione dei provvedimenti necessari alla esecuzione della cessione, l'ente cessionario può esperire azione tanto contro il comune, quanto contro il segretario comunale e il sindaco, responsabili in proprio e solidamente.
Art. 31.
(procedimento coattivo a carico dei comuni per somme dovute al fondo).
Se il comune non esegue il
pagamento delle somme dovute al fondo per il credito ai dipendenti dello stato
nei termini di cui ai precedenti articoli 20 e 30, l'esattore delle imposte
dirette, dietro ordine dell'intendenza di finanza, deve ritenere l'ammontare
sulla prima rata bimestrale della sovrimposta comunale o, quando questa non sia
disponibile per deleghe od impegni legali preesistenti e prevalenti, sulla prima
rata degli altri proventi comunali dei quali sia affidata la riscossione
all'esattore. Le somme ritenute devono essere versate immediatamente al fondo
creditore.
In mancanza di fondi in cassa, l'esattore deve anticipare le somme necessarie
percependone, a carico del comune, l'interesse in misura uguale al tasso
ufficiale di sconto.
Se l'esattore non esegue l'ordine di ritenuta o ritarda il versamento, si
procede contro di lui a termini delle disposizioni relative alla riscossione
delle imposte dirette, per mezzo della intendenza di finanza.
Le indennità di mora a carico dell'esattore vanno a beneficio del fondo.
Se l'esattoria delle imposte dirette è sprovvista di titolare, oppure
l'esattore non ha in riscossione rendite o proventi del comune liberi da vincoli
e in misura sufficiente, l'intendenza di finanza dispone che sulle somme dovute
dal comune sia liquidato l'interesse di mora al saggio legale dal giorno della
scadenza a quello del pagamento.
Art.32
(Rischi che assume il Fondo con la garanzia - Conseguenti obblighi e diritti)
Con la prestazione della garanzia di cui al n. 1 dello art.16 il Fondo per il
credito ai dipendenti dello Stato assume i seguenti rischi.
a) morte del cedente prima che sia estinta la cessione;
b) cessazione del cedente dal servizio per qualunque causa, senza diritto a
pensione, indennità o altro assegno di quiescenza, oppure con diritto ad
assegno insufficiente al normale ammortamento del prestito;
c) riduzione dello stipendio o salario del cedente per effetto della quale non
sia più consentita la ritenuta della intera quota ceduta. Il Fondo ha facoltà
di adempiere l'obbligo della garanzia corrispondendo mensilmente la quota o
parte di quota di stipendio o salario ceduta, per la quale sia venuta a mancare
la possibilità di trattenuta ovvero riscattando la cessione con l'abbuono degli
interessi in più percepiti dal cessionario. Il Fondo, nel rivalersi verso il
cedente delle somme pagate per conto di lui, liquida a proprio favore gli
interessi a scalare sulle somme stesse al saggio originario del contratto di
mutuo fino alla scadenza del contratto ed al saggio legale civile dopo tale
scadenza. Nel caso di cui alla lettera c) il Fondo ricupera le somme pagate per
conto del cedente, con gli interessi, mediante il corrispondente prolungamento
della ritenuta mensile sullo stipendio o salario, salva la facoltà di cui
all'art.45.
Art. 33.
(limiti per gli obblighi delle garanzie prestate dal fondo).
Gli obblighi della garanzie prestate dal fondo per il credito ai dipendenti dello stato sono contenuti nei limiti del patrimonio del fondo stesso.
Art. 34.
(esclusione di ogni garanzia diversa da quella del fondo).
ABROGATO dalla Legge Finanziaria n. 311/2005
Art.35
(Riduzione di stipendi o di salari gravati da cessione)
Qualora lo stipendio o salario gravato di cessione subisca una riduzione non superiore al terzo, la trattenuta continua ad essere effettuata nella misura stabilita. Ove la riduzione sia superiore al terzo, la trattenuta non può eccedere il quinto dello stipendio o salario ridotto. In tal caso la differenza con i relativi interessi è ricuperata dal Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, mediante corrispondente prolungamento della ritenuta mensile, salva la facoltà di cui all'art.45.
Art.36
(Trattamento ai fini degli interessi delle quote scadute e non versate)
Ogni quota o parte di quota mensile di stipendio o salario ceduta, che per qualsiasi motivo non sia rilasciata dal debitore alla data della scadenza, produce interesse a favore dell'ente cessionario, allo stesso saggio al quale fu accordato il mutuo. Il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato non corrisponde interessi sulle quote o parti di quote cedute che, per effetto della prestata garanzia, debba versare allo istituto cessionario. Il Fondo, qualora riscatti la cessione, corrisponde al cessionario gli interessi al saggio indicato nel primo comma, a decorrere dal giorno successivo alla data in cui si è verificato il fatto che ha determinato il riscatto, sempre che il cessionario faccia pervenire all'amministrazione del Fondo la denuncia del mancato pagamento, entro novanta giorni da quella data. In caso diverso gli interessi sono corrisposti a decorrere dal giorno successivo a quello del ricevimento della denuncia.
Art.37
(Rivalsa da parte del Fondo per errori od omissioni)
Il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato ha facoltà di rivalersi, mediante ritenute sullo stipendio o salario, anche oltre il limite del quinto o fino al massimo di un terzo, di ogni suo credito derivante da errori od omissioni verificatisi nella concessione o garanzia di prestiti o nel corso dei relativi ammortamenti. In ogni caso, la ritenuta di cui al precedente comma, sommata alla quota ceduta, non può eccedere la metà dello stipendio o salario.
Art.38
(Estinzione anticipata di cessione)
Quando siano trascorsi almeno due anni dall'inizio di una cessione stipulata per un quinquennio od almeno quattro anni dall'inizio di una cessione stipulata per un decennio, il cedente ha facoltà di estinguerla mediante versamento dell'intero debito residuo. In tal caso, sull'importo di ciascuna quota mensile di stipendio o salario non ancora scaduta, il cessionario è tenuto a scontare l'interesse pel tempo in cui è anticipato il rispettivo pagamento, calcolando lo sconto allo stesso saggio al quale fu accordato il mutuo. Nello stesso caso il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato è tenuto a restituire una quota del premio di garanzia riscosso a norma della lettera b) dell'art. 27, in relazione all'entità della somma pagata in anticipo e al periodo di abbreviazione della garanzia. Agli effetti dello sconto degli interessi e del premio di garanzia, il versamento a saldo si considera in ogni caso come avvenuto alla fine del mese in cui viene effettuato.
Art.39
(Rinnovo di cessione)
E' vietato di contrarre una nuova cessione prima che siano trascorsi almeno due anni dall'inizio della cessione stipulata per un quinquennio o almeno quattro anni dallo inizio della cessione stipulata per un decennio, salvo che sia stata consentita l'estinzione anticipata della precedente cessione, nel qual caso può esserne contratta una nuova purché sia trascorso almeno un anno dall'anticipata estinzione. Qualora la precedente cessione non sia estinta, può esserne stipulata una nuova dopo la scadenza dei termini previsti nel precedente comma con lo stesso o con altro istituto, nei limiti di somma e di durata stabiliti negli articoli 5, 6 e 23, ed a condizione che il ricavato della nuova cessione sia destinato, sino a concorrente quantità, all'estinzione della cessione in corso. Anche prima che siano trascorsi due anni dall'inizio di una cessione quinquennale, può essere contratta la cessione decennale, quando questa si faccia per la prima volta, fermo restando l'obbligo di estinguere la precedente cessione.
Art.40
(Effetti di una nuova cessione in rapporto alla precedente)
In caso di nuova cessione, al primo cessionario è dovuta la restituzione della somma capitale ancora non rimborsata oltre gli interessi pattuiti e maturati fino a tutto il mese nel quale si effettua la restituzione, nonostante qualunque patto in contrario. Il fondo per il credito ai dipendenti dello Stato restituisce la quota del premio di garanzia a norma del terzo comma dell'art.38. Il mutuante deve pagare al primo cessionario il residuo suo credito contemporaneamente al pagamento al mutuatario del ricavato netto del nuovo mutuo. L'obbligo della garanzia da parte del Fondo e l'obbligo dell'amministrazione di versare le quote di ammortamento del prestito sono subordinati alla condizione che lo istituto mutuante adempia all'estinzione della precedente cessione.
Art. 41.
(obblighi degli istituti mutuanti verso il fondo)
Gli istituti autorizzati a concedere prestiti, alla fine di ogni mese e, in ogni caso, non oltre sessanta giorni dalla data della concessione della garanzia devono versare al fondo per il credito ai dipendenti dello stato le ritenute eseguite a norma dell'art. 27 sull'importo dei mutui da essi concessi e garantiti dal fondo. In caso d'inadempimento, l'obbligo della garanzia da parte del fondo e l'obbligo dell'amministrazione di versare le quote di ammortamento del prestito rimangono sospesi.
Art. 42.
(nullità di atti aventi per oggetto l'importo dei prestiti inefficacia di atti
riguardanti quote cedute).
Sono nulli di pieno diritto i
sequestri, i pignoramenti e le cessioni aventi per oggetto l'importo del
prestito che il mutuante corrisponde all'impiegato o salariato, verso cessione
di quote di stipendi o salario.
Sono nulle del pari le procure e le delegazioni a riscuotere in qualsiasi forma
rilasciate dall'impiegato o salariato per la riscossione dell'importo del mutuo.
Sono inefficaci, rispetto allo stato ed agli altri enti dai quali i cedenti
dipendono, i sequestri, i pignoramenti e le alienazioni delle quote di stipendio
o di salario cedute.
Art.43
(Estensibilità dell'efficacia delle cessioni sui trattamenti di quiescenza)
Nel caso di cessazione dal servizio prima che sia estinta la cessione, l'efficacia di questa si estende di diritto sulla pensione o altro assegno continuativo equivalente, che al cedente venga liquidato in conseguenza della cessazione stessa, dalla amministrazione dalla quale dipendeva o da istituti di previdenza o di assicurazione ai quali fosse iscritto per effetto del rapporto di impiego o di lavoro, in base a disposizioni di leggi generali o speciali, di regolamenti organici o di contratto. La quota da trattenere non può eccedere il quinto della pensione o assegno continuativo. Qualora la cessazione dal servizio, anziché ad una pensione o altro assegno continuativo equivalente, dia diritto ad una somma una volta tanto, a titolo di indennità o di capitale assicurato a carico dell'amministrazione o di un istituto di previdenza o di assicurazione, tale somma è ritenuta fino alla concorrenza dell'intero residuo debito per cessione. Ove la ritenuta di cui al precedente comma estingua il mutuo anticipatamente, sono dovuti al debitore gli sconti contemplati nell'art.38.
Art.44
(Perseguibilità di somme dovute una volta tanto oltre gli assegni di
quiescenza)
Quando l'impiegato o salariato all'atto della cessazione dal servizio, oltre alla pensione od altro assegno continuativo equivalente, abbia diritto, a qualsiasi titolo, a percepire una somma una volta tanto dall'amministrazione dalla quale dipende, l'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato può stabilire che tale somma sia ritenuta, in tutto o in parte, a scomputo del debito per cessione.
Art. 45.
(procedimenti coattivi - casi di eccezione).
Quando, per cessazione o
interruzione del servizio o per qualsiasi altra causa, l'ammortamento di un
prestito non può essere eseguito nelle condizioni prestabilite, il fondo per il
credito ai dipendenti dello stato che abbia concesso il prestito direttamente o
lo abbia riscattato da altri istituti, può ricuperare il suo credito, ove non
possa provvedervi con i mezzi di cui agli articoli 43 e 44 o con il
prolungamento delle ritenute ai sensi dell'art. 35, con privilegio sugli
emolumenti comunque spettanti al debitore, anche se dichiarati insequestrabili,
impignorabili od incedibili da leggi speciali, salva la facoltà di procedere
sugli altri beni del debitore.
Il fondo si avvale della procedura coattiva, stabilita per la riscossione delle
entrate patrimoniali dello stato e degli enti pubblici.
Non si possono perseguire in nessun caso le indennità di buona uscita conferite
dall'ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali,
nonché i concorsi e sussidi per assistenza sanitaria ad impiegati e salariati
dello stato.
Art. 46.
(estinzione di obbligazione verso il fondo per decesso del debitore).
La morte dell'impiegato o salariato debitore estingue ogni obbligazione verso il fondo per il credito ai dipendenti dello stato.
Art. 47.
(agevolazioni fiscali).
I documenti che si producono
per ottenere prestiti verso cessione di quote di stipendio o di salario e gli
atti di notificazione delle cessioni sono esenti dalle tasse di bollo.
Le concessioni di mutui fatte dal fondo per il credito ai dipendenti dello stato
sono esenti dalla tassa di bollo e dalla formalità della registrazione. I
redditi del fondo mutuante sono esenti da ogni imposta.
I contratti di mutuo stipulati con gli istituti indicati nell'art. 15 sono
esenti dalla tassa di bollo, ma sono soggetti alla tassa di registro con
l'aliquota speciale stabilita dall'art. 42, tabella allegato b), regio decreto
30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni.
Le quietanze estintive dei mutui concessi dagli istituti indicati nell'art. 15
sono soggette alla tassa di bollo e sono registrate con tassa da liquidarsi
limitatamente alla somma per la quale si rilascia il documento.
Art. 48.
(patrimonio del fondo - rendiconto - controllo della corte dei conti).
Il patrimonio del fondo per
il credito ai dipendenti dello stato è costituito:
A) dai crediti per le somme investite nella concessione di prestiti diretti o
nei rimborsi e riscatti di cui all'art. 32;
B) dal valore dell'immobile adibito a sede dei servizi del fondo e da quello dei
beni mobili che ne costituiscono l'arredamento;
C) da titoli di stato o garantiti dallo stato;
D) dal fondo di cassa risultante dalle disponibilità dei conti correnti di cui
all'art. 50.
I risultati della gestione patrimoniale sono riassunti in apposito rendiconto,
da allegarsi al bilancio consuntivo del ministero del tesoro.
Il controllo della corte dei conti sui provvedimenti concernenti le entrate in
favore e i pagamenti a carico del fondo ha luogo in sede di consuntivo.
Art. 49.
(contributi e rimborsi dovuti dal fondo al tesoro).
Il fondo per il credito ai
dipendenti dello stato versa al tesoro dello stato, a titolo di contributi,
distinte somme da determinarsi annualmente con la legge di bilancio per:
A) stipendi al personale di ruolo;
B) spese di stampati e di cancelleria;
C) spese di manutenzione, illuminazione, riscaldamento, pulizia, provvista
d'acqua e di energia elettrica ai locali sede della gestione del fondo.
Lo stesso fondo deve rimborsare integralmente al tesoro le somme erogate per
spese di liti, per il funzionamento del comitato di cui all'art. 22 e di
eventuali commissioni, per indennità di viaggio e di soggiorno, o per missioni
inerenti all'accertamento e alla riscossione di somme dovute al fondo, per
premio giornaliero di presenza, per compensi di lavoro straordinario e per
compensi speciali relativi a particolari esigenze di servizio a favore del
personale, per retribuzione al personale avventizio e per altre spese di
amministrazione. Nel bilancio della spesa del ministero del tesoro sono iscritti
appositi capitoli, sui quali vengono eseguiti i pagamenti per le suddette spese.
Nel bilancio dell'entrata dello stato è iscritto uno speciale capitolo con
stanziamento corrispondente al complesso di detti capitoli del bilancio della
spesa, al quale il fondo deve versare
il complesso dei contributi e rimborsi suddetti.
Art. 50.
(conti correnti del fondo con il tesoro).
È istituito un conto
corrente infruttifero presso la tesoreria centrale, intestato al fondo per il
credito ai dipendenti dello stato, al quale affluiscono i versamenti dovuti al
fondo per contributi, premi compensativi dei rischi, quote di ammortamento di
prestiti e per qualsiasi altro titolo. Dallo stesso conto corrente sono
prelevate le somme occorrenti per somministrazioni di prestiti concessi,
riscatti di prestiti garantiti, concorsi e rimborsi e per ogni altro titolo.
È istituito presso il tesoro un conto corrente fruttifero intestato al fondo
per il credito ai dipendenti dello stato, al quale sono versate le somme
eccedenti le necessità correnti. Detto conto corrente frutta interesse pari
alla media del saggio dei buoni ordinari del tesoro.
TITOLO III - della cessione degli stipendi e salari
dei dipendenti dello Stato non garantiti dal fondo,
degli impiegati e dei salariati non dipendenti dello stato e dei
dipendenti di soggetti privati
Art.51
(Facoltà dei non dipendenti dello Stato di contrarre prestiti)
Gli impiegati e salariati delle amministrazioni indicate nell'art. i e non contemplati nel Titolo II, possono contrarre prestiti alle condizioni e per la durata stabilite nell'art. 6.
Art.52
(Impiegati e salariati a tempo indeterminato o con contratti collettivi di
lavoro)
Gli impiegati e salariati delle amministrazioni indicate nel precedente
articolo, assunti in servizio a tempo indeterminato a norma della legge sul
contratto d'impiego privato od in base a contratti collettivi di lavoro, possono
fare cessione di quote di stipendio o di salario non superiore al quinto per
un periodo non superiore ai dieci anni, quando siano addetti a servizi di carattere
permanente, siano provvisti di stipendio o salario fisso e continuativo.
Nei confronti dei medesimi impiegati e salariati assunti
in servizio a tempo determinato, la cessione del
quinto dello stipendio o del salario non può eccedere il periodo di tempo che,
al momento dell’operazione, deve ancora
trascorrere per la scadenza del contratto in essere. Alla cessione de trattamento
di fine rapporto posta in essere dai soggetti di cui al presente comma non si
applica il limite del quinto.
I titolari dei rapporti di lavoro di cui all’art. 409, numero 3) del codice di
procedura civile con gli enti e le amministrazioni
di cui all’art. 1, primo comma, del presente Testo Unico, di durata non
inferiore ai dodici mesi, possono cedere un quinto del
loro compenso, valutato al netto delle ritenute fiscali,
purchè questo abbia carattere certo e continuativo. La cessione non può
ecceder il periodo di tempo che, al momento dell’operazione,deve
ancora trascorrer per la scadenza del contratto in essere.
I compensi corrisposti a tali soggetti sono sequestrabili e pignorabili nei
limiti di cui all’art. 545 del codice di
procedura civile.
Art.53
(Istituti autorizzati a concedere prestiti)
Sono autorizzati a concedere prestiti agli impiegati ed ai salariati di cui al presente titolo soltanto gli istituti indicati nell'art.15.
Art.54
(Garanzia dell'assicurazione o altre malleverie)
Le cessioni di quote di stipendio o di salario consentite a norma del TITOLO II e del presente titolo devono avere la garanzia della assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego od altre malleverie che ne assicurino il ricupero nei casi in cui, per cessazione o riduzione di stipendio o salario o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente, non sia possibile la continuazione dell'ammortamento o il ricupero dei residuo credito. Non è consentito prestare garanzia in favore del cedente mediante cessione, da parte di altro impiegato o salariato di pubblica amministrazione, di una quota del proprio stipendio o salario. Gli istituti autorizzati a concedere prestiti ai sensi del presente titolo non possono assumere in proprio i rischi di morte o di impiego dei cedenti, ad eccezione dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni e delle società di assicurazione.
Art. 55.
(applicabilità di disposizioni del titolo II - estensione degli effetti della
cessione nei casi di cessazione dal servizio - eccezioni).
Per le operazioni di prestiti
verso cessione di quote di stipendio o salario contemplate nel presente titolo,
quando non sia diversamente disposto dal titolo stesso, si osservano, in quanto
siano applicabili, le norme contenute negli articoli 7, 14, 23, 24, 29 primo
comma, 35 primo comma, 38 primo e secondo comma, 39, 40 primo e terzo comma, 42,
43 e47 commi primo, terzo e quarto, sostituendosi all'amministrazione dello
stato quella alle cui dipendenze l' impiegato o salariato cedente presta
servizio.
Alla cessazione dal servizio, la cessione di quote di stipendio o salario in
corso di estinzione estende i suoi effetti, a termini del penultimo comma
dell'art. 43, anche sulle indennità che siano dovute agli impiegati o ai
salariati indicati nell'art. 52, in base alla legge sul contratto di impiego
privato o ai contratti di impiego di lavoro.
Per gli impiegati e salariati degli enti, imprese ed aziende sottoposti alla
disciplina di cui al regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito nella
legge 2 ottobre 1942, n. 1251, gli obblighi del "fondo per le indennità
agli impiegati" previsti dagli articoli 1 e seguenti di detto decreto-legge
sono regolati, nei confronti degli istituti autorizzati a concedere prestiti,
dall'art. 14 del decreto stesso.
Si possono perseguire le indennità premio di servizio conferite ai propri iscritti dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’Amministrazione pubblica . Non si possono perseguire i concorsi e sussidi per assistenza sanitaria con feriti agli impiegati o salariati di cui al presente titolo.
Art. 56.
(applicabilità di disposizioni a personali di istituti di istruzione).
Le disposizioni del presente titolo si applicano al personale degli istituti di istruzione contemplati nell'articolo 10, quando detti istituti non abbiano assunta la obbligazione di far contribuire tutto il personale al fondo per il credito ai dipendenti dello stato.
Art.57
(Disposizioni estensibili ai ferrovieri e agli operai dello Stato non aventi
assegni fissi e continuativi)
Le norme di cui agli articoli 51, 52, 54 e 55 sono estese, in quanto applicabili, ai ferrovieri dipendenti dallo Stato ed agli operai dello Stato che non godono di un assegno fisso e continuativo, purché la cessione sia fatta da società mutue cooperative di credito o di consumo costituite nella rispettiva categoria.
TITOLO IV - DELLA DELEGA A PAGARE, SOPRA STIPENDI, SALARI E PENSIONI, LE PIGIONI
E LE QUOTE DI PREZZO DI ALLOGGI POPOLARI ED ECONOMICI NONCHE’ LE QUOTE PER
SOTTOSCRIZIONE A PRESTITI NAZIONALI
Art.58
(Facoltà e limiti delle deleghe)
Gli impiegati e salariati e i pensionati delle pubbliche amministrazioni indicate nell'art.1 hanno facoltà di rilasciare delega, fino alla metà dello stipendio o salario o della pensione, per il pagamento delle quote del prezzo o della pigione afferenti ad alloggi popolari od economici costruiti dagli enti o dalle società di cui agli articoli 16 e 22 del testo unico delle disposizioni sulla edilizia popolare ed economica approvato con Regio decreto 28 aprile 1938, n.1165. La delegazione sullo stipendio o salario si riversa sulla pensione fino ad estinzione del debito. La delegazione può essere fatta a favore degli istituti finanziatori e degli enti o società mutuanti, nonché degli istituti di assicurazione per il pagamento del prezzo dell'alloggio.
Art. 59.
(notificazione delle deleghe).
Le deleghe di cui al
precedente articolo rilasciate da impiegati e salariati o pensionati delle
amministrazioni dello stato anche ad ordinamento autonomo sono notificate
all'ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello stato, in persona
dell'ispettore generale capo dell'ufficio, che ne dà comunicazione alle
amministrazioni interessate, con le occorrenti istruzioni per la osservanza
della legge.
Le deleghe rilasciate dai dipendenti dell'amministrazione delle ferrovie dello
stato sono notificate all'amministrazione medesima, nella persona del direttore
generale.
Le deleghe rilasciate da dipendenti di altre amministrazioni od imprese
pubbliche sono notificate ai capi delle amministrazioni od imprese medesime.
Art. 60.
(ritenute per delega su stipendi, salari e pensioni - notificazione).
Il ministero dei lavori
pubblici per le case economiche costruite dal ministero stesso o dalla cessata
unione edilizia nazionale nei paesi colpiti da terremoti e non cedute ai comuni,
le amministrazioni dello stato civili e militari per le case concesse ad uso di
alloggio ai propri dipendenti, l'amministrazione delle ferrovie dello stato e
l'amministrazione delle poste e dei telegrafi per le case di loro proprietà,
l'istituto nazionale per le case degli impiegati dello stato per la gestione
propria e per quella del cessato istituto romano cooperativo per le case degli
impiegati dello stato in Roma, quando gli alloggi sono ceduti in proprietà,
dati in affitto, concessi in uso ad impiegati, salariati o pensionati,
riscuotono le quote del prezzo, le pigioni ed i canoni d'uso mediante ritenuta
sugli stipendi, salari o pensioni, fino alla metà di tali emolumenti.
L'amministrazione creditrice delle quote del prezzo o pigioni o canoni d'uso
notifica l'importo delle ritenute da eseguirsi mensilmente sugli stipendi,
salari o pensioni, agli uffici ai quali compete ordinare il pagamento di tali
assegni statali e qualora si tratti di impiegati, salariati o pensionati
statali, ne dà notizia anche all'ispettorato generale per il credito ai
dipendenti dello stato.
Art. 61.
(autorizzazione alla cassa depositi e prestiti a promuovere, per
morosità, ritenute d'ufficio).
Quando i soci di società
cooperative per la costruzione e l'acquisto di case popolari od economiche
finanziate dalla cassa depositi e prestiti si rendono morosi nel versamento
delle mensilità di ammortamento dei mutui, delle quote di manutenzione dei
fabbricati e dell'importo dovuto per spese generali, la cassa è autorizzata a
promuovere, con semplice richiesta alle singole amministrazioni, la ritenuta di
ufficio sugli stipendi, salari, pensioni, assegni nonché sugli eventuali
compensi o indennità straordinarie di qualunque specie.
La ritenuta concorre con eventuali precedenti vincoli e può superare la metà
degli emolumenti suindicati.
Qualora l'assegnatario si sia reso moroso per due o più volte nel pagamento di
quote di ammortamento e relativi accessori, la ritenuta può essere praticata in
modo continuativo.
Quando si tratta d'impiegati, salariati o pensionati dello stato, la cassa
depositi e prestiti dà comunicazione all'ispettorato generale per il credito ai
dipendenti dello stato, della richiesta di ritenute rivolta alle singole
amministrazioni.
Art. 62.
(facoltà delle amministrazioni di cui all'art. 60 a promuovere ritenute per
morosità).
Le amministrazioni indicate
nell'art. 60 possono procedere a carico dei debitori a norma dell'art. 61
quando, per qualsiasi ragione, non sia possibile effettuare le ritenute o lo sia
in modo insufficiente ed in tutti i casi di morosità.
Le stesse norme si applicano anche alle cooperative mutuatarie
dell'amministrazione delle ferrovie dello stato e alle cooperative di ferrovieri
che, già finanziate da istituti di credito, ottengano in aggiunta altri mutui
dall'amministrazione delle ferrovie dello stato.
Questa, in caso di morosità degli assegnatari degli alloggi, è autorizzata ad
avvalersi delle disposizioni predette anche per il ricupero delle somme, non
escluse le quote arretrate, spettanti agli istituti mutuanti.
Art. 63.
(effetti della riduzione dell'emolumento sulle ritenute per delega).
La quota di stipendio,
salario, o pensione delegata per pigione o prezzo di case popolari od economiche
continua ad essere trattenuta nella misura stabilita anche nel caso di riduzione
dell'emolumento, sempre che questa non ecceda il terzo dell'emolumento stesso.
In caso diverso la quota delegata è trattenuta fino al limite della metà dello
stipendio, salario o pensione ridotti, salva all'ente creditore ogni azione su
altri beni del debitore, per il ricupero delle parti di quote non percepite.
Nei casi contemplati dagli articoli 61 e 62 la trattenuta continua ad essere
operata nella misura stabilita, qualunque riduzione abbia subito l'emolumento.
Art. 64.
(inefficacia di atti su quote delegate o soggette a ritenute).
Sono inefficaci, rispetto allo stato e agli altri enti debitori degli stipendi o salari e delle pensioni, i sequestri, i pignoramenti e le alienazioni delle quote di detti assegni delegate o soggette a ritenuta per pagamento di prezzo, pigione o canone d'uso degli alloggi di cui al presente titolo.
Art. 65.
(deleghe per sottoscrizione rateale a prestiti nazionali).
Gli impiegati civili e militari delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, ed i pensionati dello stato hanno facoltà di rilasciare, a favore degli istituti di credito di diritto pubblico e delle banche d'interesse nazionale, per il pagamento delle somme dovute in dipendenza di sottoscrizione rateale ai prestiti nazionali promossa dagli enti suddetti, delega per quote mensili uguali di stipendio o di pensione, entro il limite del quinto, valutato al netto delle ritenute, per un periodo non eccedente un anno.
Art. 66.
(agevolazioni fiscali e modalità per le deleghe di cui al precedente
articolo).
La delegazione rilasciata
dall'impiegato o dal pensionato è esente da tassa di bollo e dalla
registrazione e deve essere trasmessa in duplice esemplare ed in copia
all'ufficio ordinatore del pagamento dello stipendio o della pensione, il quale
provvede alla trattenuta e al pagamento, a favore dell'istituto di credito,
della rata delegata o della parte che non eccede il quinto, valutata al netto
delle ritenute, dello stipendio o della pensione.
Accettata la delegazione per la quota intera o ridotta, l'ufficio ordinatore
trasmette un esemplare della medesima all'istituto interessato, e altro
esemplare all'amministrazione centrale competente per la emissione del
prescritto ruolo di variazione.
TITOLO V - DEL CONCORSO DI VINCOLI SUGLI STIPENDI, SALARI, PENSIONI
Art.67
(Singolo atto per ogni cessione e a favore di un solo istituto)
In uno stesso atto non può essere stipulata la cessione di quote di stipendio o di salario se non da parte di un solo cedente in favore di un solo istituto cessionario.
Art.68
(Limiti nella consistenza di sequestri o pignoramenti e cessioni)
Quando preesistono sequestri o pignoramenti, la cessione, fermo restando il limite di cui al primo comma dell'art.5, non può essere fatta se non limitatamente alla differenza tra i due quinti dello stipendio o salario valutati al netto delle ritenute e la quota colpita da sequestri o pignoramenti. Qualora i sequestri o i pignoramenti abbiano luogo dopo una cessione perfezionata e debitamente notificata, non si può sequestrare o pignorare se non la differenza fra la metà dello stipendio o salario valutati al netto di ritenute e la quota ceduta, fermi restando i limiti di cui all'art.2.
Art.69
(Limiti nella consistenza di sequestri o pignoramenti e delegazioni)
Quando preesistano sequestri o pignoramenti, la delegazione sullo stipendio, salario o pensione a norma dello art.58 e la ritenuta a norma dell'art.60 sono consentite soltanto sulla differenza fra la metà dello stipendio, salario o pensione valutati al netto di ritenute e le somme precedentemente vincolate. La limitazione di cui al precedente comma non si applica alle ritenute disposte a norma degli articoli 61 e 62. Quando preesista delegazione o ritenuta, i sequestri e i pignoramenti non possono colpire se non l'eventuale differenza fra la metà dello stipendio, salario o pensione valutati al netto di ritenute e l'importo della delegazione o ritenuta.
Art.70
(Limiti nel caso di concorso di cessione e delegazione)
Nel caso di concorso di cessione e delegazione, non può superarsi il limite
della metà dello stipendio o salario se non quando l'amministrazione dalla
quale l'impiegato o il salariato dipende ne riconosca la necessità e dia il suo
assenso.
Per i pensionati l'assenso è dato dall'amministrazione alla quale fa
carico la pensione.
Disposizioni generali e transitorie
Art. 71. (crediti dello stato per responsabilità amministrative e contabili).
Nulla è rinnovato alle disposizioni vigenti relative al ricupero dei crediti dello stato derivanti da responsabilità amministrative o contabili dei suoi dipendenti ovvero da indebita corresponsione di assegni ai dipendenti stessi.
Art. 72. (personale daziario di cessate gestioni statali).
Le disposizioni del titolo II si applicano anche al personale daziario passato dalle cessate gestioni statali di Roma, Napoli, Palermo e Venezia ai comuni suindicati, fino a che detto personale rimanga alle dipendenze degli enti medesimi, addetto al servizio delle imposte di consumo.
Art. 73. (personale dell'amministrazione dell'ex casa reale).
Le disposizioni del titolo II e dei titoli IV e V del presente testo unico si applicano al personale dell'ex casa reale amministrato dal segretariato generale della presidenza della repubblica.
Art. 74. (rimborsabilità di contributi rilasciati a favore del fondo).
Gli impiegati e salariati
che, alla data di entrata in vigore del regio decreto-legge 5 settembre 1938,
numero 1556, avevano raggiunto i 65 anni di età se impiegati, 60 se salariati e
55 anni se salariate, hanno diritto di ottenere, all'atto della cessazione dal
servizio, il rimborso senza interessi dei contributi rilasciati a favore del
fondo per il credito ai dipendenti dello stato, sempre che durante la loro
carriera non abbiano contratto alcuna cessione di quote di stipendio o salario.
Nel caso che l'impiegato o salariato cessi dal servizio per causa di morte il
diritto al rimborso spetta agli eredi.
L'azione per il rimborso si prescrive in due anni dalla data di cessazione dal
servizio.
Art. 75. (debito del fondo verso la cassa depositi e prestiti).
Per la graduale estinzione
del residuo debito del fondo per il credito ai dipendenti dello stato verso la
cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'art. 7, terzo e quarto comma, del regio
decreto-legge 30 maggio 1920, n. 1934 e degli articoli 1 e 2 del regio
decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2133, è aperto presso la cassa medesima un
conto corrente fruttifero al saggio del tre per cento, al quale il fondo versa,
entro il primo semestre di ogni anno solare, una annualità di dieci milioni di
lire fino ad estinzione del debito.
Il conteggio degli interessi attivi e passivi e la determinazione del debito
residuo hanno luogo alla fine di ogni anno solare.
Art. 76. (anticipazioni del tesoro a favore del fondo).
Il tesoro dello stato è
autorizzato a fare anticipazioni al fondo per il credito ai dipendenti dello
stato per la concessione di prestiti quinquennali ai sensi delle disposizioni
del titolo ii del presente testo unico, entro il limite massimo di lire
cinquecento milioni per anno solare all'interesse corrispondente a quello dei
buoni ordinari del tesoro ad anno, vigente al momento dell'anticipazione. Le
eventuali variazioni del saggio avranno effetto per le anticipazioni successive.
La concessione delle anticipazioni avrà termine il 31 dicembre 1956. Ai
prestiti quinquennali concedibili con le anticipazioni di cui al primo comma si
applica lo stesso saggio d'interesse dei prestiti concedibili dal fondo per il
credito ai dipendenti dello stato con le proprie disponibilità.
Le somme che alla fine di ogni anno solare risulteranno somministrate per le
anticipazioni di cui al primo comma, saranno ammortizzate in cinque annualità
costanti, comprensive di capitale e interesse, con imputazione a due appositi
capitoli del bilancio dell'entrata, rispettivamente per la quota capitale e per
la quota interesse. L'ammortamento avrà inizio dal 1/a gennaio dell'anno
successivo ed il versamento di ogni annualità dovrà essere eseguito entro il
mese di gennaio.
Le anticipazioni di cui al primo comma sono stanziate in apposito capitolo della
categoria "movimento di capitali" dello stato di previsione della
spesa del ministero del tesoro, per essere versate, a richiesta dell'ispettorato
generale per il credito ai dipendenti dello stato, al conto corrente fruttifero
che il fondo per il credito ai dipendenti dello stato tiene con il tesoro,
giusta il disposto dell'art. 50 del presente testo unico.
Art. 77. (anticipazioni dell'e.n.p.a.s. A favore del fondo).
L'ente nazionale di
previdenza e di assistenza per i dipendenti statali è autorizzato, à termini
dell'articolo 29 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, modificato dall'art. 2 del
decreto legislativo luogotenenziale 6 febbraio 1946, n. 103, ad investire i
fondi di riserva per le gestioni ad esso affidate, le entrate eccedenti le sue
normali necessità ed in genere, ogni sua attività patrimoniale, anche in
anticipazioni al fondo per il credito ai dipendenti dello stato.
Le anticipazioni suddette sono regolate da apposita convenzione, mediante la
quale il fondo per il credito ai dipendenti dello stato assicurerà all'ente un
interesse pari a quello che conseguirà nelle operazioni di credito ai
dipendenti dello stato.