Legge 1 marzo 2002, n. 39
stralcio
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2001
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2002 - Supplemento Ordinario n. 54
... OMISSIS ...
ART. 55.
(Istituti di moneta elettronica).
1. Ai fini dell'attuazione delle direttive
2000/46/CE e 2000/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, entrambe del 18
settembre 2000, in materia di istituti di moneta elettronica, al testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, sono aggiunte le seguenti lettere:
"h-bis) "istituti di moneta elettronica": le imprese,
diverse dalle banche, che emettono moneta elettronica;
h-ter) "moneta elettronica": un valore monetario
rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia memorizzato su
un dispositivo elettronico, emesso previa ricezione di fondi di valore non
inferiore al valore monetario emesso e accettato come mezzo di pagamento da
soggetti diversi dall'emittente";
b) all'articolo 11, dopo il comma
2, è inserito il seguente:
"2-bis. Non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico la
ricezione di fondi connessa all'emissione di moneta elettronica";
c) dopo il Titolo V è inserito il seguente:
"Titolo V-bis. Istituti di moneta elettronica.
ART. 114-bis. - (Emissione di
moneta elettronica). - 1. L'emissione di moneta elettronica è
riservata alle banche e agli istituti di moneta elettronica. Gli istituti
possono svolgere esclusivamente l'attività di emissione di moneta elettronica,
mediante trasformazione immediata dei fondi ricevuti. Nei limiti stabiliti dalla
Banca d'Italia, gli istituti possono svolgere altresí attività connesse e
strumentali, nonché prestare servizi di pagamento; è comunque preclusa la
concessione di crediti in qualunque forma.
2. La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo gli istituti di moneta
elettronica italiani e le succursali in Italia di quelli con sede legale in uno
Stato comunitario o extracomunitario.
3. Il detentore di moneta elettronica ha diritto di richiedere
all'emittente, secondo le modalità indicate nel contratto, il rimborso al
valore nominale della moneta elettronica in moneta legale ovvero mediante
versamento su un conto corrente, corrispondendo all'emittente le spese
strettamente necessarie per l'effettuazione dell'operazione. Il contratto può
prevedere un limite minimo di rimborso non superiore all'importo stabilito dalla
Banca d'Italia in conformità alla disciplina comunitaria.
ART. 114-ter. - (Autorizzazione
all'attività e operatività transfrontaliera). - 1. La Banca
d'Italia autorizza gli istituti di moneta elettronica all'esercizio dell'attività
quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 14, comma 1, fatta
eccezione per quanto previsto dall'articolo 19, commi 6 e 7. Agli istituti di
moneta elettronica si applicano altresí i commi 2, 2-bis e 3
dell'articolo 14.
2. Gli istituti di moneta elettronica italiani possono operare:
a) in uno Stato comunitario, anche senza stabilirvi succursali, nel
rispetto delle procedure fissate dalla Banca d'Italia;
b) in uno Stato extracomunitario, anche senza stabilirvi succursali,
previa autorizzazione della Banca d'Italia.
3. Agli istituti di moneta elettronica con sede legale in un altro
Stato comunitario, che intendono operare in Italia, si applicano gli articoli
15, comma 3, e 16, comma 3. Agli istituti di moneta elettronica con sede legale
in uno Stato extracomunitario che intendono operare in Italia, si applicano gli
articoli 14, comma 4, 15, comma 4, e 16, comma 4.
ART. 114-quater. - (Vigilanza).
- 1. Agli istituti di moneta elettronica si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni contenute nel Titolo II, Capi III, fatta eccezione
per l'articolo 19, commi 6 e 7, e IV; nel Titolo III, fatta eccezione per
l'articolo 56; nel Titolo IV, Capo I, fatta eccezione per la Sezione IV; nel
Titolo VI, Capi I e III; nel Titolo VIII, articoli 134, 139 e 140.
2. Ai fini dell'applicazione del Titolo III, Capo II, gli istituti di
moneta elettronica sono assimilati alle società finanziarie previste
dall'articolo 59, comma 1, lettera b). La Banca d'Italia può emanare
disposizioni per sottoporre a vigilanza su base consolidata gli istituti e i
soggetti che svolgono attività connesse o strumentali o altre attività
finanziarie, non sottoposti a vigilanza su base consolidata ai sensi del Titolo
III, Capo II, Sezione II.
3. La Banca d'ltalia può stabilire, a fini prudenziali, un limite
massimo al valore nominale della moneta elettronica. La Banca d'Italia, ai sensi
dell'articolo 146, emana disposizioni volte a favorire lo sviluppo della moneta
elettronica, ad assicurarne l'affidabilità e a promuovere il regolare
funzionamento del relativo circuito.
ART. 114-quinquies. - (Deroghe).
- 1. La Banca d'Italia può esentare gli istituti di moneta elettronica
dall'applicazione di disposizioni previste dal presente titolo, quando ricorrono
una o più delle seguenti condizioni:
a) l'importo complessivo della moneta elettronica emessa dall'istituto
di moneta elettronica non è superiore all'ammontare massimo stabilito dalla
Banca d'Italia in conformità alla disciplina comunitaria;
b) la moneta elettronica emessa dall'istituto di moneta elettronica è
accettata in pagamento esclusivamente da soggetti controllati dall'istituto, che
svolgono funzioni operative o altre funzioni accessorie connesse con la moneta
elettronica emessa o distribuita dall'istituto, da soggetti controllanti
l'istituto emittente e da altri soggetti controllati dal medesimo controllante;
c) la moneta elettronica emessa dall'istituto di moneta elettronica è
accettata in pagamento solo da un numero limitato di imprese, individuate in
base alla loro ubicazione o al loro stretto rapporto finanziario o commerciale
con l'istituto.
2. Ai fini dell'esenzione prevista dal comma 1, gli accordi
contrattuali devono prevedere un limite massimo al valore nominale della moneta
elettronica a disposizione di ciascun cliente non superiore all'importo
stabilito dalla Banca d'Italia in conformità alla disciplina comunitaria.
3. Gli istituti di moneta elettronica esentati ai sensi del comma 1 non
beneficiano delle disposizioni per il mutuo riconoscimento";
d) all'articolo 96-bis, comma 4, lettera g), dopo le parole: "gruppo bancario;" sono aggiunte le seguenti: "degli istituti di moneta elettronica";
e) dopo l'articolo 131 è
inserito il seguente:
"ART. 131-bis. - (Abusiva emissione di moneta elettronica).
- 1. Chiunque emette moneta elettronica senza essere iscritto nell'albo
previsto dall'articolo 13 o in quello previsto dall'articolo 114-bis,
comma 2, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa
da 2.066 euro a 10.329 euro";
f) l'articolo 132-bis è
sostituito dal seguente:
"ART. 132-bis. - (Denunzia al pubblico ministero) - 1. Se
vi è fondato sospetto che una società svolga attività di raccolta del
risparmio, attività bancaria, attività di emissione di moneta elettronica o
attività finanziaria in violazione degli articoli 130, 131, 131-bis e
132, la Banca d'Italia o l'Ufficio italiano cambi (UIC) possono denunziare i
fatti al pubblico ministero ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti
dall'articolo 2409 del codice civile";
g) all'articolo 133:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "(Abuso di denominazione)";
2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno
distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, dell'espressione "moneta
elettronica" ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera,
idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività
di emissione di moneta elettronica è vietato a soggetti diversi dagli istituti
di moneta elettronica e dalle banche";
3) al comma 2, le parole: "nel comma 1" sono sostituite dalle
seguenti: "nei commi 1 e 1-bis" e dopo la parola:
"banche" sono aggiunte le seguenti: "e dagli istituti di moneta
elettronica";
h) all'articolo 144, comma 1, dopo le parole: "109, commi 2 e 3," è inserita la seguente: "114-quater,".
ART. 56.
(Disposizioni in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a
scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite).
1. Ai fini dell'attuazione delle direttive
2000/46/CE e 2000/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, entrambe del 18
settembre 2000, in materia di istituti di moneta elettronica:
a) all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n.
625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come
sostituito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, è aggiunta,
in fine, la seguente lettera:
"m-bis) istituti di moneta elettronica";
b) all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n.
625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come
sostituito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, la parola:
"m)" è sostituita dalla seguente: "m-bis)";
c) all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, dopo le parole: "gli
enti creditizi,", sono inserite le seguenti: "gli istituti di moneta
elettronica,".