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Legge 13 gennaio 1994, n°43
Disciplina delle cambiali finanziarie

Art. 1

1. Le cambiali finanziarie sono titoli di credito all'ordine emessi in serie ed aventi una scadenza non inferiore a tre mesi e non superiore a dodici mesi dalla data di emissione.

2. Le cambiali finanziarie sono equiparate per ogni effetto di legge alle cambiali ordinarie, sono girabili esclusivamente con la clausola "senza garanzia" equivalenti e contengono, oltre alla denominazione di "cambiale finanziaria" inserita nel contesto del titolo, gli altri elementi specificati all'articolo 100 delle disposizioni approvate con regio decreto 14 novembre 1933, n. 1699, nonché l'indicazione dei proventi in qualunque forma pattuiti.

3. L'emissione di cambiali finanziarie costituisce raccolta del risparmio ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ed è disciplinata dalle disposizioni del medesimo articolo. 

Art. 2

1. Nella parte I della tariffa di cui all'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, all'articolo 6, numero 4 degli atti soggetti ad imposta, dopo le parole: "non superiore a 12 mesi", sono inserite le seguenti: ", nonché cambiali finanziarie".
2. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto le operazioni relative alle cambiali finanziarie di cui all'articolo 1 sono assoggettate al regime previsto per i prestiti obbligazionari.

Art. 3

1. Le società, gli enti e le imprese che emettono le cambiali finanziarie di cui all'articolo 1 devono operare, all'atto del pagamento, la ritenuta di cui all'articolo 1, terzo comma, del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692, sui proventi indicati sulle cambiali finanziarie stesse.

Art. 4

1. Le cambiali finanziarie sono considerate valori mobiliari per qualsiasi finalità prevista dall'ordinamento.

Art. 5

1. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) emana disposizioni che fissano i limiti e le condizioni per il rilascio, da parte di imprese di assicurazione, di eventuali garanzie a fronte dell'emissione di cambiali finanziarie.