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BANCA D'ITALIA
REGOLAMENTO 29 gennaio 2002

Funzionamento  dell'archivio  informatizzato  degli assegni bancari e
postali e delle carte di pagamento.

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
Funzionamento dell'archivio
                           IL GOVERNATORE
                        DELLA BANCA D'ITALIA
  Visto l'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999,
n.  507,  che  prevede l'emanazione del regolamento per la disciplina
delle  modalita' di trasmissione, rettifica ed aggiornamento dei dati
da inserire nell'archivio previsto dal comma 1 del medesimo articolo,
nonche'   le   modalita'  con  cui  la  Banca  d'Italia  provvede  al
trattamento dei dati trasmessi e ne consente la consultazione;
  Visto l'art. 36, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999,
n. 507, che prevede che, con distinto regolamento emesso entro trenta
giorni  dall'adozione del regolamento ministeriale di cui al comma 2,
la  Banca  d'Italia  disciplina  le modalita' e le procedure relative
alle attivita' previste dal medesimo regolamento ministeriale;
  Visto  il  decreto del Ministro della giustizia 7 novembre 2001, n.
458, adottato ai sensi dell'art. 36, comma 2, del decreto legislativo
30 dicembre  1999,  n.  507, recante il regolamento sul funzionamento
dell'archivio  informatizzato degli assegni bancari e postali e delle
carte di pagamento;
  Visto  l'art.  146 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
(Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);
  Visto l'art. 36, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999,
n.  507,  secondo  il  quale  la  Banca  d'Italia provvede altresi' a
determinare  i  criteri generali per la quantificazione dei costi per
l'accesso  e  la  consultazione  dell'archivio da parte delle banche,
degli intermediari finanziari vigilati e degli uffici postali;
  Ritenuta  l'opportunita'  di  provvedere,  nel medesimo regolamento
adottato  ai  sensi  dell'art.  36,  comma 3, del decreto legislativo
30 dicembre  1999,  n.  507, alla determinazione dei criteri generali
per  la  quantificazione  dei  costi per l'accesso e la consultazione
dell'archivio  da  parte  delle banche, degli intermediari finanziari
vigilati e degli uffici postali;
  Sentito il garante per la protezione dei dati personali;
                                Emana
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  Nel presente regolamento, si intende per:
    a) "archivio": l'archivio degli assegni bancari e postali e delle
carte  di  pagamento  irregolari  di  cui all'art. 10-bis della legge
15 dicembre  1990,  n.  386,  composto dalla sezione centrale e dalle
sezioni remote di cui all'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale;
    b) "assegni  e  carte bloccati": assegni e carte di pagamento dei
quali l'ente trattario ovvero emittente abbia disposto, di iniziativa
ovvero su richiesta, il divieto di utilizzo;
    c) "decreto   ministeriale":   il   decreto  del  Ministro  della
giustizia 7 novembre 2001, n. 458;
    d) "ente  responsabile":  ente  concessionario  del  servizio  di
gestione dell'archivio e responsabile per il trattamento dei dati, ai
sensi  dell'art.  10-bis,  comma  2, della legge 15 dicembre 1990, n.
386;
    e) "enti segnalanti privati": le banche, gli uffici postali e gli
intermediari finanziari vigilati emittenti carte di pagamento;
    f) "fase   temporale":   ciclo  di  funzionamento  dell'archivio,
secondo gli orari indicati nell'allegato "Tempi di funzionamento";
    g) "giorno  operativo":  giorno  lavorativo  bancario  secondo il
calendario nazionale;
    h) "manuale   operativo":   manuale   comprendente,  per  ciascun
segmento,  documenti  nei  quali sono indicate le istruzioni tecniche
per il funzionamento del segmento medesimo;
    i) "preavviso  di revoca": la comunicazione di cui all'art. 9-bis
della legge 15 dicembre 1990, n. 386;
    j)  "revoca  di sistema": la revoca di cui all'art. 9 della legge
15 dicembre 1990, n. 386;
    k) "revoca aziendale": la revoca disposta dal trattario fuori dai
casi di revoca di sistema;
    l) "segmento":  parte  dell'archivio  contenente  i dati relativi
alle medesime fattispecie di segnalazione;
    m) "segnalazione completa": il flusso informativo reso dagli enti
segnalanti  alla  sezione centrale dell'archivio, quando tutti i dati
che  lo  costituiscono  sono  inseriti  negli  appositi campi in modo
conforme a quanto previsto dal manuale operativo;
    n) "sezione  centrale":  la sezione dell'archivio presso la Banca
d'Italia ovvero presso l'ente responsabile;
    o) "sezione  remota":  la  sezione dell'archivio esistente presso
gli enti segnalanti privati e presso i prefetti.

      
                               Art. 2.
                       Struttura dell'archivio
  1.   Nella   sezione  centrale  sono  contenuti  tutti  i  segmenti
individuati  nell'allegato  "Tempi  di  funzionamento"; nelle sezioni
remote   devono   essere   contenuti   i   segmenti   necessari   per
l'assolvimento degli obblighi di consultazione dell'archivio.
  2.  I  dati  da  iscrivere  nell'archivio, ai sensi dell'art. 2 del
decreto   ministeriale,   devono   essere   completi  degli  elementi
specificati nel manuale operativo.

      
                               Art. 3.
                Giorni di funzionamento dell'archivio
  L'archivio  e'  funzionante  in  tutti  i  giorni operativi secondo
l'orario indicato nell'allegato "Tempi di funzionamento".

      
                               Art. 4.
              Modalita' di funzionamento dell'archivio
  1.   Il   funzionamento  dell'archivio  si  articola  in  tre  fasi
temporali.  Nella  prima  fase,  ciascun  ente  segnalante  trasmette
all'ente  responsabile  i  dati  di propria pertinenza. Nella seconda
fase,  l'ente  responsabile  invia  il  flusso  di  ritorno  dei dati
ricevuti  nel  corso  della  fase  precedente  agli  enti  segnalanti
tenutari  delle  sezioni  remote,  che  effettuano  le  operazioni di
riscontro.  Nella  terza  fase,  ai  sensi  dell'art. 9, comma 3, del
decreto ministeriale, si realizza l'iscrizione dei dati nell'archivio
e,  quindi,  la  loro  simultanea  consultabilita'  presso la sezione
centrale e presso quelle remote.
  2.  Per  le  attivita'  di  trasmissione  e  di ricezione dei dati,
previste dalla prima e dalla seconda fase di cui al comma precedente,
ciascun  ente  segnalante  privato in conformita' con le disposizioni
della  legge  31 dicembre  1996, n. 675, puo' avvalersi di altro ente
segnalante privato a cio' delegato.
  3.  I  giorni  e gli orari relativi a ciascuna delle fasi di cui al
comma 1 sono indicati nell'allegato "Tempi di funzionamento".
  4.  Fermo  restando il momento di iscrizione nell'archivio dei dati
relativi  alle  fattispecie di assegni emessi senza provvista e senza
autorizzazione,  resta salva, per la Banca d'Italia ovvero per l'ente
responsabile, la possibilita' di:
    a)  anticipare  la conclusione delle fasi di cui al comma 3, allo
scopo  di  accrescere  l'efficienza  dei  meccanismi di funzionamento
dell'archivio;
    b) posticipare la conclusione delle fasi medesime, in presenza di
comprovate necessita' tecnico-operative.
  5.   Tenuto  conto  di  quanto  previsto  nell'allegato  "Tempi  di
funzionamento",  il  trattario indica nel preavviso di revoca la data
dell'eventuale iscrizione della segnalazione in archivio.

      
                               Art. 5.
                   Completezza delle segnalazioni
  1.  La  segnalazione  di  cui  alla  prima  fase  di  funzionamento
dell'archivio  prevista  dall'art.  4, comma 1, puo' essere utilmente
effettuata e ricevuta solo se completa.
  2.  Qualora  la  segnalazione  sia incompleta, essa viene respinta.
L'ente  segnalante,  dopo le opportune integrazioni e modifiche, puo'
effettuare  una  nuova segnalazione ed e' responsabile dell'eventuale
ritardo.
  3.  Fatto  salvo  il disposto dell'art. 20, qualora i dati inseriti
nel  campo  relativo  al  codice fiscale del soggetto segnalato siano
incongruenti,  l'ente  segnalante, sotto la propria responsabilita' e
in conformita' con quanto previsto nel manuale operativo, puo':
    a)  indicare  fin  dall'inizio  che  la  segnalazione deve essere
comunque accettata dall'ente responsabile;
    b)  proporre  una nuova segnalazione di contenuto uguale a quella
eventualmente  respinta  indicando  che  essa  deve  essere  comunque
accettata  dall'ente  responsabile.  Il  ritardo  nella iscrizione in
archivio   conseguente   alla   necessita'   della   suddetta   nuova
segnalazione e' imputabile all'ente segnalante.
  4.  La  Banca  d'Italia,  ovvero  l'ente  responsabile,  dispone la
cancellazione  e  la  rettifica  dei  dati  dell'archivio soltanto su
iniziativa dell'ente che ha originato la relativa segnalazione ovvero
in  attuazione  di  provvedimenti  dell'autorita'  giudiziaria  o del
garante per la protezione dei dati personali.
  5.  In caso di nuova segnalazione sostitutiva di una precedente che
non  consentiva l'identificazione del soggetto da revocare, i termini
di  efficacia della revoca di sistema decorrono dall'iscrizione della
nuova segnalazione in archivio.
  6.  In  caso di ritardata iscrizione dovuta a segnalazione tardiva,
incompleta  o con codice fiscale incongruo, nonche' nel caso di nuova
segnalazione di cui al comma precedente, l'ente segnalante cura sotto
la  propria  responsabilita'  le necessarie comunicazioni ai soggetti
interessati.

      
Capo II Assegni e carte di pagamento
                               Art. 6.
           Assegni senza provvista e senza autorizzazione
  1.  In  caso di trasmissione telematica delle informazioni relative
ad  un  assegno  da  parte  dell'ente negoziatore del titolo all'ente
trattario,  quest'ultimo provvede ad effettuare i necessari controlli
e  a  comunicarne  l'esito  all'ente  negoziatore  del  titolo con le
modalita'   ed  entro  il  termine  massimo  previsto  dagli  accordi
interbancari che disciplinano le relative procedure.
  2.  Per  gli  effetti  di  cui all'art. 9-bis, comma 2, della legge
15 dicembre   1990,  n.  386,  l'assegno  si  intende  presentato  al
pagamento  nel giorno di scadenza del termine massimo di cui al comma
precedente.
  3.  Ai  fini  del rispetto dei termini previsti per il preavviso di
revoca,  chi  e'  in  possesso  del titolo procede senza indugio, ove
richiesto, a trasmetterlo al trattario.

      
                               Art. 7.
                       Assegni non restituiti
  1.  Contestualmente  alla  segnalazione  relativa  a  una revoca di
sistema,  il  trattario segnala alla sezione centrale dell'archivio i
dati  relativi  agli assegni non restituiti dal soggetto revocato, ai
sensi dell'art. 9-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386.
  2.  Nello stesso giorno in cui un proprio correntista autorizzato a
trarre  assegni  e'  iscritto in archivio da altro ente, il trattario
segnala  alla  sezione  centrale  dell'archivio  i dati relativi agli
assegni non restituiti dal correntista medesimo.
  3.  Nello  stesso  giorno  in  cui dispone una revoca aziendale, il
trattario segnala alla sezione centrale dell'archivio i dati relativi
agli assegni non restituiti dal soggetto revocato.

      
                               Art. 8.
             Revoche all'utilizzo di carte di pagamento
  Gli  emittenti carte di pagamento che revocano dall'utilizzo di una
carta di pagamento segnalano alla sezione centrale dell'archivio, per
i  rispettivi  segmenti,  i  dati relativi alla carta medesima e alle
generalita'  del  titolare  nello stesso giorno in cui e' disposta la
revoca.

      
                               Art. 9.
          Assegni e carte di pagamento sottratti e smarriti
  1.  Gli  enti  segnalanti  privati  segnalano alla sezione centrale
dell'archivio  i dati relativi agli assegni e alle carte di pagamento
smarriti  o  sottratti  nello  stesso  giorno  in  cui ricevono dalla
clientela   la  comunicazione  di  furto  o  di  smarrimento;  eguale
segnalazione  puo'  essere  prevista  dal  manuale  operativo per gli
assegni  e  le  carte  di pagamento bloccati per motivi diversi dalla
sottrazione e dallo smarrimento.
  2.  Gli  enti  segnalanti  privati  comunicano  alla  clientela  le
modalita'  con  le  quali  effettuare  la comunicazione di furto o di
smarrimento ovvero la segnalazione di blocco.

      
Titolo II GESTIONE DELL'ARCHIVIO
                              Art. 10.
                          Sezione centrale
  1.  In  caso  di affidamento della gestione dell'archivio a un ente
responsabile,  questo,  oltre  al  rispetto  delle  necessarie misure
tecniche,  informatiche,  organizzative,  logistiche e procedurali di
sicurezza  in applicazione dell'art. 15 della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, e' tenuto ad adottare ogni ulteriore misura necessaria per la
sicurezza   nel   trattamento   dei   dati   e  per  l'affidabilita',
l'efficienza  e  la  continuita'  del  servizio; anche a tal fine, la
Banca  d'Italia  individua specifici livelli di servizio coerenti con
l'esigenza  di garantire il corretto funzionamento dell'archivio e il
regolare funzionamento del sistema dei pagamenti.
  2.  L'ente  responsabile  e  la Banca d'Italia possono consultare i
dati  inseriti  in  archivio  per  l'espletamento  delle  funzioni di
rispettiva competenza.
  3. L'ente responsabile registra le persone fisiche che accedono, in
nome   e  per  conto  dello  stesso  ente  responsabile,  degli  enti
segnalanti  o  della Banca d'Italia a risorse controllate dal sistema
informatico,  tenendo  altresi'  traccia  della  data  e dell'oggetto
dell'accesso medesimo.

      
                              Art. 11.
                           Sezioni remote
  1.  Gli  enti  segnalanti  privati  sono  tenuti a garantire che le
sezioni  dell'archivio  che  risiedono  presso  di essi presentino un
adeguato  livello  di  efficienza  e  di  sicurezza,  rispondendo del
rispetto  delle  vigenti  disposizioni  in materia di trattamento dei
dati.  Le  consultazioni delle sezioni remote sono registrate secondo
quanto previsto all'art. 12, comma 1.
  2.  Gli  enti  segnalanti  privati,  in base alla propria struttura
tecnica   e   organizzativa,  adottano  processi  di  gestione  della
sicurezza   del   sistema  informativo  coerenti  con  l'esigenza  di
garantire  la  funzionalita'  e  l'efficienza  dell'archivio, tenendo
anche  conto  di quanto indicato nell'allegato "Sicurezza del sistema
informativo"   e  di  eventuali  ulteriori  indicazioni  della  Banca
d'Italia.

      
Titolo III MODALITA' DI ACCESSO AI DATI
                              Art. 12.
                     Modalita' di consultazione
  1.  Ogni  consultazione  effettuata dagli enti segnalanti privati e
dai  prefetti deve essere dagli stessi registrata in modo tale che ne
risultino  certi la persona fisica che la pone in essere, l'oggetto e
la data e che i suddetti dati non possano essere alterati.
  2.  L'autorita'  giudiziaria consulta direttamente i dati contenuti
nella  sezione  centrale  dell'archivio. La sezione centrale registra
tali accessi in modo tale che ne risultino certi l'oggetto e la data;
l'autorita'  giudiziaria tiene traccia degli accessi medesimi in modo
tale  che ne risultino certi la persona fisica che li pone in essere,
l'oggetto e la data.

      
                              Art. 13.
                      Accesso dell'interessato
  Il  soggetto  interessato, o la persona da esso delegata, accede ai
dati  contenuti  nell'archivio  che  lo  riguardano  tramite gli enti
segnalanti  privati  che  forniscono  il  servizio di consultazione o
tramite le Filiali della Banca d'Italia.

      
                              Art. 14.
                   Accesso ai dati non nominativi
  In presenza di un interesse connesso con l'utilizzo degli assegni e
delle   carte  di  pagamento,  e'  possibile  accedere  ai  dati  non
nominativi contenuti nell'archivio presso gli enti segnalanti privati
che offrono tale servizio e presso le Filiali della Banca d'Italia.

      
                              Art. 15.
                      Scadenza delle iscrizioni
  1. Le segnalazioni contenenti dati identificativi personali restano
iscritte in archivio secondo quanto previsto dall'art. 10 del decreto
ministeriale.
  2.  I  dati  non  nominativi  inseriti  in  archivio  a  seguito di
sottrazione,  smarrimento,  mancata  restituzione ovvero blocco di un
modulo  di  assegno  restano  iscritti  in archivio per il periodo di
dieci anni.
  3.  I  dati  non  nominativi  inseriti  in  archivio  a  seguito di
sottrazione,  smarrimento,  revoca  ovvero  blocco  di  una  carta di
pagamento restano iscritti in archivio per il periodo di due anni.

      
Titolo IV TARIFFE
                              Art. 16.
                    Determinazione delle tariffe
  L'ente  responsabile  tariffa  i  servizi  resi,  nell'ambito della
gestione  dell'archivio,  alle  banche,  agli  uffici  postali e agli
intermediari  finanziari  vigilati  emittenti  carte  di pagamento in
conformita' con i criteri di cui all'art. 17.

      
                              Art. 17.
             Criteri per la determinazione delle tariffe
  1.  Le  tariffe  applicate  dall'ente  responsabile  sono  tali  da
recuperare  i  costi complessivamente sostenuti e sono comprensive di
un margine di profitto congruo.
  2.  La  tariffazione  deve preservare condizioni di uguaglianza tra
gli enti segnalanti privati. A tal fine essa prevede:
    a)  una  parte fissa, determinata in ragione della partecipazione
al  sistema  di funzionamento dell'archivio, eventualmente maggiorata
per  il  caso  in  cui  l'attivita' di consultazione possa non essere
associata a quella di segnalazione;
    b) una parte variabile, che tiene conto del ruolo di ciascun ente
nell'ambito del sistema medesimo, determinata in ragione direttamente
proporzionale  alla  sua  rilevanza  operativo-dimensionale, anche in
termini di flussi informativi trattati.
  3.  Ai  fini  di  cui al comma 2, l'ente responsabile puo' altresi'
tenere   conto   delle  soluzioni  tecnico-organizzative  adottate  e
prevedere  forme  ridotte di tariffazione per gli enti segnalanti che
si avvalgono di altri enti segnalanti ai sensi dell'art. 4, comma 2.
  4.  L'ente  responsabile  assicura  la  trasparenza  delle  tariffe
applicate a fronte dei servizi resi.
  5.  Al  fine di consentire la verifica del rispetto dei criteri per
la  determinazione  delle  tariffe,  l'ente responsabile e' tenuto ad
effettuare   e   a   dare  conto  della  corretta  disaggregazione  e
imputazione dei costi sostenuti.
  6.  L'ente  responsabile  verifica  annualmente  la  necessita'  di
adeguare  le tariffe all'effettivo andamento dei costi, tenendo conto
dell'evoluzione  tecnologica  e  di eventuali economie di produzione.
L'ente  responsabile  rende conto della tariffazione e dell'eventuale
adeguamento  periodico  delle tariffe, nonche' dei fattori a tal fine
presi  in considerazione, in un'apposita relazione annuale alla Banca
d'Italia; al ricorrere di eventi straordinari e imprevedibili, l'ente
responsabile    puo'   adeguare   le   tariffe   dandone   preventiva
comunicazione alla Banca d'Italia.

      
Titolo V CONTROLLI
                              Art. 18.
         Sorveglianza sull'attivita' dell'ente responsabile
  1.  La  Banca  d'Italia,  ai  sensi  dell'art.  146 del Testo unico
bancario,  controlla che la gestione dell'archivio da parte dell'ente
responsabile sia improntata a principi di affidabilita' ed efficienza
e   sia   conforme   alle  norme  del  presente  regolamento  e  alle
disposizioni che regolano la materia.
  2.  L'ente responsabile definisce uno specifico "piano di qualita'"
per  l'erogazione  del  servizio,  in  conformita'  con  gli standard
internazionali  di  riferimento  e  con  le indicazioni fornite dalla
Banca d'Italia.
  3.  La  Banca d'Italia puo' richiedere all'ente responsabile dati e
informazioni,   nonche'   la   trasmissione,   anche   periodica,   e
l'esibizione   di   ogni   documento   ritenuto   necessario.  L'ente
responsabile  invia  alla  Banca  d'Italia,  secondo  i  tempi  e  le
modalita' definiti da quest'ultima, apposite relazioni sull'attivita'
svolta,  nonche'  le  informazioni  e i dati previsti dalle norme che
disciplinano  l'affidamento  della  gestione dell'archivio alla Banca
d'Italia.

      
                              Art. 19.
               Controlli sugli enti segnalanti privati
  La Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di Vigilanza sulle
banche,  sugli  intermediari  finanziari  e  sui sistemi di pagamento
previste  dal  Testo  unico  bancario,  verifica  il  rispetto  delle
disposizioni del presente regolamento, delle relative disposizioni di
attuazione  e  di  ogni  altra  norma  connessa  da  parte degli enti
segnalanti privati.

      
Titolo VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
                              Art. 20.
                   Acquisizione del codice fiscale
  1.  Entro  centottanta  giorni  dalla  pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  del presente regolamento, gli
enti  segnalanti  privati richiedono il codice fiscale ai clienti non
residenti  che  intrattengono  con  essi  convenzioni di assegno, che
siano  titolari di una carta di pagamento emessa dagli stessi, ovvero
che richiedono la stipula di tali convenzioni.
  2.  Nelle more dell'acquisizione di cui al comma 1, la segnalazione
di revoca si intende completa anche in mancanza del codice fiscale.

      
                              Art. 21.
                        Disposizioni allegate
  1. Le disposizioni contenute nell'allegato "Tempi di funzionamento"
e  nell'allegato  "Sicurezza  del  sistema informativo" formano parte
integrante  del  presente  regolamento  e,  unitamente  ad esso, sono
pubblicate  sul  sito  Internet  della  Banca  d'Italia all'indirizzo
www.bancaditalia.it,  nonche'  disponibili  presso  tutte  le filiali
della stessa Banca d'Italia.
  2.  In  caso  di difformita' tra il testo pubblicato sul sito della
Banca  d'Italia  e quello disponibile presso le filiali della stessa,
fa fede il contenuto di quest'ultimo.
  3. La Banca d'Italia puo' modificare e integrare le disposizioni di
cui  al  comma  1 per esigenze di adeguamento della struttura tecnica
dell'archivio,   al   fine   di   assicurarne   la   funzionalita'  e
l'efficienza.  La  Banca  d'Italia  rende  pubbliche tali modifiche e
integrazioni   mediante  appositi  avvisi  pubblicati  sul  suo  sito
Internet  e resi disponibili presso le proprie Filiali per un congruo
periodo di tempo.
    Roma, 29 gennaio 2002
                                                Il Governatore: Fazio

      
                                                             Allegato
                       TEMPI DI FUNZIONAMENTO
                               Art. 1.
                       Segmenti dell'archivio
    L'archivio e' composto dai seguenti segmenti:
      1)  CAPRI (Centrale allarme procedura impagati), nel quale sono
contenuti   i  dati  relativi  alle  revoche  dall'autorizzazione  ad
emettere  assegni  conseguenti alla commissione degli illeciti di cui
agli articoli 1 e 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386;
      2)  PASS  (Procedura  assegni  sottratti e smarriti), nel quale
sono  contenuti  i  dati  relativi  ai  moduli  di assegni sottratti,
smarriti, non restituiti e bloccati per altri motivi;
      3)  CARTER  (Carte  revocate),  nel quale sono contenuti i dati
nominativi   relativi  alle  revoche  dall'utilizzo  delle  carte  di
pagamento;
      4)  PROCAR  (Procedura  carte), nel quale sono contenuti i dati
relativi alle carte di pagamento revocate, smarrite e sottratte;
      5)  ASA  (Assegni  sanzioni  amministrative),  nel  quale  sono
contenuti  i  dati  relativi  alle  sanzioni  amministrative ai sensi
dell'art.  10-bis, comma 1, lettera c), della legge 15 dicembre 1990,
n. 386;
      6)  ASP  (Assegni  sanzioni penali), nel quale sono contenuti i
dati  relativi  alle sanzioni penali ai sensi dell'art. 10-bis, comma
1, lettera c), della legge 15 dicembre 1990, n. 386.
                               Art. 2.
                           Segmento CAPRI
    La  trasmissione  dei  dati  dagli  enti  segnalanti privati alla
sezione  centrale dell'archivio ha luogo tra le ore 5 e le ore 11 del
giorno T1.
    La  divulgazione  dalla  sezione  centrale  agli  enti segnalanti
privati  ha  luogo  tra le ore 11 del giorno T e le ore 15 del giorno
T+1.  Per  le  ipotesi  di cui al comma 2 dell'art. 4 del regolamento
della  Banca  d'Italia,  l'ente  segnalante  delegato  invia  i  dati
ricevuti  dalla  sezione  centrale all'ente segnalante che di esso si
avvale entro le ore 18 del giorno T+1.
    Gli enti segnalanti privati effettuano le operazioni di riscontro
sui   dati   ricevuti;   l'iscrizione  e  i  conseguenti  effetti  si
determinano alle ore 00:00 del giorno T+2.
    Il segmento e' operativo nei giorni lavorativi bancari.
                               Art. 3.
                            Segmento PASS
    La  trasmissione  dei  dati  dagli  enti  segnalanti alla sezione
centrale  dell'archivio  ha luogo tra le ore 5 e le ore 22 di ciascun
giorno (giorno T2).
    La  divulgazione  dei  dati  dalla  sezione  centrale  agli  enti
segnalanti  privati puo' avvenire dalle ore 5 del giorno T alle ore 3
del giorno T+1.
    Per  le  ipotesi  di  cui  al comma 2 dell'art. 4 del regolamento
della  Banca  d'Italia,  l'ente  segnalante  delegato  invia  i  dati
ricevuti  dalla  sezione  centrale all'ente segnalante che di esso si
avvale  secondo  quanto  previsto negli accordi tra enti segnalanti e
comunque entro le ore 5 del giorno lavorativo T+1.
    I  dati  sono  iscritti  in  archivio in concomitanza con la loro
divulgazione.
    Il  segmento  e'  operativo  nei  giorni  lavorativi  bancari  e,
facoltativamente  per gli enti segnalanti, nella giornata del sabato,
salvi i casi di festivita' nazionale.
                               Art. 4.
                           Segmento CARTER
    La  trasmissione  dei  dati  dagli  enti  segnalanti privati alla
sezione  centrale dell'archivio ha luogo tra le ore 5 e le ore 11 del
giorno T3.
    La  divulgazione  dalla  sezione  centrale  agli  enti segnalanti
privati  puo'  aver  luogo tra le ore 11 del giorno T e le ore 15 del
giorno  T+1.  Per  le  ipotesi  di  cui  al  comma  2 dell'art. 4 del
regolamento  della Banca d'Italia, l'ente segnalante delegato invia i
dati  ricevuti dalla sezione centrale all'ente segnalante che di esso
si avvale entro le ore 18 del giorno T+1.
    L'iscrizione ha luogo alle ore 00:00 del giorno T+2.
    Il segmento e' operativo nei giorni lavorativi bancari.
                               Art. 5.
                           Segmento PROCAR
    La  trasmissione  dei  dati  dagli  enti  segnalanti privati alla
sezione  centrale dell'archivio ha luogo tra le ore 5 e le ore 11 del
giorno T4.
    La  divulgazione  dalla  sezione  centrale  agli  enti segnalanti
privati  puo'  aver  luogo tra le ore 11 del giorno T e le ore 15 del
giorno  T+1.  Per  le  ipotesi  di  cui  al  comma  2 dell'art. 4 del
regolamento  della Banca d'Italia, l'ente segnalante delegato invia i
dati  ricevuti dalla sezione centrale all'ente segnalante che di esso
si avvale entro le ore 18 del giorno T+1.
    I  dati  sono  iscritti  in  archivio in concomitanza con la loro
divulgazione.
    Il segmento e' operativo nei giorni lavorativi bancari.
                               Art. 6.
                         Segmenti ASA e ASP
    I  tempi  di  funzionamento  dei  segmenti  ASA  e  ASP  verranno
successivamente definiti ad integrazione del presente allegato e resi
pubblici  con  le  modalita'  previste  dall'art.  21,  comma  3, del
regolamento della Banca d'Italia.

      
                                                             Allegato
                  SICUREZZA DEL SISTEMA INFORMATIVO
    Ogni  ente  segnalante  privato,  oltre ad assicurare il rispetto
delle  misure  tecniche,  informatiche,  organizzative,  logistiche e
procedurali  di  sicurezza  in  applicazione dell'art. 15 della legge
31 dicembre  1996,  n. 675, deve definire e governare un processo per
la  gestione  della  sicurezza  del sistema informativo dell'archivio
(Centrale   d'allarme  interbancaria  -  CAI).  Nell'ambito  di  tale
processo  l'ente  segnalante  privato  deve intraprendere le seguenti
azioni.
    1) Definire le politiche per la sicurezza del sistema informativo
della CAI.
    2)  Definire  i  confini  del  sistema  informativo  della CAI in
termini  di  struttura  organizzativa, collocazione fisica, risorse e
tecnologie.
    3)  Analizzare  adeguatamente i rischi in modo da identificare le
minacce  alle  risorse,  le  vulnerabilita'  e  gli impatti sull'ente
segnalante  privato  e  quindi  determinare  il  livello  di  rischio
globale.
    4)   Selezionare   dall'elenco  riportato  in  calce  (realizzato
utilizzando  le specifiche ISO/IEC 17799:2000(E)1 come riferimento) i
controlli  ritenuti  appropriati. Tali controlli non sono esaustivi e
ulteriori   controlli   possono   essere   individuati,  per  esempio
attingendo alle gia' citate specifiche ISO/IEC 17799:2000(E).
    5) Redigere un documento che spieghi le ragioni che hanno portato
alla  scelta  di  ogni  singolo  controllo selezionato, in termini di
risorse da proteggere a fronte di minacce e vulnerabilita'. In questo
documento  si  devono  anche  indicare  le  ragioni che hanno indotto
all'eventuale esclusione di alcuni controlli fra quelli riportati nel
richiamato elenco.
    Questi passi devono essere riesaminati periodicamente con cadenza
definita  dall'ente  segnalante privato oppure in occasione di eventi
significativi  individuati  dallo  stesso.  I  passi identificati dai
numeri   1),  2),  3),  5)  devono  essere,  inoltre,  opportunamente
documentati.
    La  validita' delle procedure adottate per realizzare i controlli
selezionati  deve  essere verificata per valutarne la coerenza con le
politiche  aziendali  di sicurezza e vagliarne l'adeguatezza tecnica.
Le  procedure  in oggetto devono, inoltre, essere documentate in modo
che  risultino  chiaramente  le  responsabilita' e i principali ruoli
delle funzioni e dei soggetti coinvolti. Il sistema informativo della
CAI deve essere assoggettato a procedure di auditing.
    I documenti sopra definiti devono essere:
      prontamente disponibili;
      periodicamente  rivisti,  coerentemente  con  le  politiche  di
sicurezza dell'ente segnalante privato e immediatamente sostituiti in
caso di obsolescenza;
      gestiti con una procedura di controllo delle versioni.
    L'ente  segnalante  privato  e'  tenuto  a conservare le evidenze
relative all'applicazione dei controlli che dimostrino la conformita'
con i requisiti di sicurezza della CAI (per esempio: tracce di audit,
autorizzazioni  all'accesso  logico  e/o fisico, ecc.). Tali evidenze
possono  essere  in  formato  cartaceo e/o elettronico, memorizzate e
gestite  in  modo  che  siano prontamente disponibili e adeguatamente
protette. L'ente stesso ha la responsabilita' di definire e governare
le procedure per identificare, gestire, conservare e distruggere tali
evidenze  che  devono  essere leggibili, identificabili e tracciabili
rispetto alle attivita' a cui si riferiscono.

Elenco dei controlli suggeriti (i numeri identificativi corrispondono
a quelli delle specifiche ISO/IEC 17799:2000(E)).
    Questi  controlli  rappresentano  un  insieme minimo tratto dalle
specifiche  ISO/IEC 17799:2000(E). Essi non garantiscono la sicurezza
della   CAI,   che   dipende   fortemente   dall'ambiente  tecnico  e
organizzativo in cui la procedura e' inserita, bensi' forniscono solo
un insieme minimo di linee guida. Per questa ragione la maggior parte
dei  controlli  previsti  dalle specifiche ISO/IEC 17799:2000(E), pur
essendo  potenzialmente  necessari  per  la  sicurezza  globale della
procedura  CAI,  non  sono  espressamente  menzionati  in  quanto non
riguardano  strettamente  l'applicazione  CAI  ma  l'intero  ambiente
elaborativo    dell'ente    segnalante   privato2.   In   particolare
quest'ultimo   deve   attivare   opportuni   presidi  finalizzati  ad
assicurare:
      una efficace e sicura gestione operativa dei flussi informativi
fra strutture centrali e periferiche dell'ente stesso;
    (1)  Per informazioni su tale norma ci si puo' rivolgere all'Ente
nazionale italiano di unificazione - UNI.
    (2)  Per  esempio:  politiche  e  organizzazione della sicurezza,
classificazione  di  beni  e  risorse,  sicurezza del personale, aree
sicure,   sicurezza   degli   apparati,  protezioni  contro  software
malizioso,  scambio  di  informazioni  e  software,  controllo  degli
accessi  di  rete,  controllo  degli  accessi  del sistema operativo,
mobile computing e telelavoro, controlli crittografici, sicurezza nei
processi   di   sviluppo  e  di  supporto,  gestione  della  business
continuity,  aderenza alla legislazione, revisione delle politiche di
sicurezza e della conformita' tecnica, system audit.
      una chiara definizione e separazione di ruoli e responsabilita'
tra gestori delle risorse informative e utilizzatori delle stesse.
    Con  riferimento  alle  sezioni  remote  dell'archivio, ogni ente
segnalante privato e' tenuto a verificare che ogni flusso informativo
ricevuto  dall'ente  responsabile sia perfettamente congruente con le
segnalazioni  inviate  dallo  stesso  ente  segnalante.  In  caso  di
incongruenza   dei  dati  l'ente  segnalante  privato  e'  tenuto  ad
attivarsi tempestivamente presso l'ente responsabile.
    Per   quanto  riguarda  la  gestione  delle  operazioni  e  delle
comunicazioni si dovrebbe far riferimento ai seguenti controlli:
      8.1 Procedure operative e responsabilita';
        8.1.1 Procedure operative documentate;
        8.1.3 Procedure per la gestione degli incidenti;
        8.1.4 Separazione delle responsabilita';
        8.1.5 Separazione fra le funzioni di sviluppo e produzione;
        8.1.6 Gestione delle strutture esterne;
      8.5 Gestione della rete;
        8.5.1 Controlli di sicurezza sulla rete;
      8.6 Gestione e sicurezza dei supporti di memorizzazione;
        8.6.1 Gestione dei supporti informatici rimovibili;
        8.6.2 Eliminazione dei supporti di memorizzazione;
        8.6.3 Procedure di gestione delle informazioni.
    Relativamente  al  controllo degli accessi si dovrebbero prendere
in considerazione i seguenti controlli:
      9.1 Requisiti aziendali per l'accesso al sistema;
        9.1.1 Politiche per il controllo degli accessi;
        9.1.1.1 Politiche ed esigenze aziendali;
        9.1.1.2 Regole per il controllo degli accessi;
      9.2 Gestione dell'accesso degli utenti;
        9.2.1 Registrazione degli utenti;
        9.2.2 Gestione dei privilegi;
        9.2.3 Gestione delle password d'utente;
        9.2.4 Revisione dei diritti di accesso degli utenti;
      9.3 Responsabilita' dell'utente;
        9.3.1 Uso delle password;
        9.3.2 Dispositivi dell'utente non sorvegliati;
      9.5 Controllo degli accessi al sistema operativo;
        9.5.4 Sistema di gestione delle password;
        9.5.5 Uso dei servizi di sistema;
      9.6 Controllo dell'accesso alle applicazioni;
        9.6.1 Restrizione dell'accesso alle informazioni;
      9.7 Monitoraggio dell'accesso e dell'uso del sistema;
        9.7.1 Registrazione degli eventi;
        9.7.2 Monitoraggio dell'uso del sistema;
        9.7.2.1 Procedure e aree di rischio;
        9.7.2.2 Fattori di rischio;
        9.7.2.3 Registrazione e verifica degli eventi.
    In  relazione  allo  sviluppo  e  alla  gestione  dei  sistemi si
dovrebbero esaminare i seguenti controlli:
      10.2 Sicurezza delle applicazioni;
       10.2.1 Autenticazione dei dati in input;
        10.2.2 Controllo delle elaborazioni interne;
        10.2.2.1 Aree di rischio;
        10.2.2.2 Controlli e verifiche;
      10.5 Sicurezza dei processi di sviluppo e supporto;
        10.5.1 Procedure di controllo delle modifiche.
    1) Per il giorno T si intende:
      nel  caso  di  revoca  di  sistema  conseguente  a emissione di
assegno  senza  autorizzazione,  il giorno lavorativo di segnalazione
della revoca all'archivio;
      nel  caso  revoca di sistema conseguente a emissione di assegno
in   difetto   di   provvista,   il  sessantunesimo  giorno,  purche'
lavorativo,  successivo alla scadenza del termine di presentazione al
pagamento  del  titolo,  salvo  quanto previsto dal comma 3 dell'art.
9-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386.
    2) Per il giorno T si intende il giorno in cui gli enti segnalati
privati  ricevono  la  comunicazione  di  furto,  di smarrimento o di
blocco  per  altri  motivi,  ovvero quello in cui si riscontra che un
proprio correntista autorizzato a trarre assegni e' stato iscritto in
archivio da altro ente, ovvero si dispone una revoca aziendale.
    3)  Per  giorno  lavorativo  T  si  intende  il  giorno in cui e'
disposta la revoca dall'utilizzo di una carta di pagamento.
    4)  Per  giorno  lavorativo  T  si  intende  il  giorno in cui e'
disposta la revoca dall'utilizzo di una carta di pagamento.