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Sentenza 29/2002
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO
  Relatore MARINI

  N.   29  SENTENZA 14 - 25 febbraio 2002.
  Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Credito  (Istituti  di)  -  Contratti  di  mutuo - Interessi divenuti
  usurari  per  effetto  della  riduzione  del  c.d.  tasso  soglia -
  Interpretazione  autentica  -  Affermata  natura  usuraria dei soli
  interessi originariamente convenuti - Lamentata sanatoria in favore
  delle  banche  -  Fattispecie riguardante interessi originariamente
  usurari - Difetto di rilevanza - Inammissibilita' della questione.

- D.L.  29 dicembre 2000 n. 394 (convertito, con modificazioni, nella
  legge 28 febbraio 2001, n. 24), art. 1, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 24, 35, 41, 47 e 77.
Credito  (Istituti  di)  -  Contratti  di  mutuo - Interessi divenuti
  usurari  per  effetto  della  riduzione  del  c.d.  tasso  soglia -
  Interpretazione  autentica  -  Affermata  natura  usuraria dei soli
  interessi originariamente convenuti - Lamentata sanatoria in favore
  delle  banche  -  Denuncia  dei  vizi  attinenti  alla decretazione
  d'urgenza  -  Efficacia  sanante  della  conversione in legge - Non
  fondatezza della questione.
- D.L.  29 dicembre 2000 n. 394 (convertito, con modificazioni, nella
  legge 28 febbraio 2001, n. 24), art. 1, comma 1.
- Costituzione, art. 77.
Credito  (Istituti  di)  -  Contratti  di  mutuo - Interessi divenuti
  usurari  per  effetto  della  riduzione  del  c.d.  tasso  soglia -
  Interpretazione  autentica  -  Affermata  natura  usuraria dei soli
  interessi originariamente convenuti - Lamentata sanatoria in favore
  delle  banche - Asserita irragionevolezza con incidenza sul diritto
  alla  tutela giurisdizionale e sul principio di tutela dell'accesso
  al risparmio - Non fondatezza della questione.
- D.L.  29 dicembre 2000 n. 394 (convertito, con modificazioni, nella
  legge 28 febbraio 2001, n. 24), art. 1, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 24, 35, 41 e 47.
Credito  (Istituti  di)  -  Contratti  di  mutuo - Interessi divenuti
  usurari  per  effetto  della  riduzione  del  c.d.  tasso  soglia -
  Introduzione  del  tasso  di  sostituzione - Decorrenza differita -
  Irragionevolezza e disparita' di trattamento in danno dei mutuatari
  rispetto alle banche - Illegittimita' costituzionale in parte qua.
- D.L.  29 dicembre 2000 n. 394 (convertito, con modificazioni, nella
  legge 28 febbraio 2001, n. 24), art. 1, commi 2 e 3.
- Costituzione, art. 3.

(GU n. 10 del 06.03.2002 )

 

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare RUPERTO;
  Giudici:  Massimo  VARI,  Riccardo  CHIEPPA,  Gustavo  ZAGREBELSKY,
Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA,
Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria
FLICK;

ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, del
decreto-legge  29 dicembre  2000,  n. 394  (Interpretazione autentica
della  legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di
usura),  promosso  con  ordinanza  emessa  il  30 dicembre  2000  dal
Tribunale  di  Benevento,  iscritta  al n. 153 del registro ordinanze
2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, 1a
serie  speciale,  dell'anno 2001, nonche' nei giudizi di legittimita'
costituzionale  dell'art. 1,  comma  1, del decreto-legge 29 dicembre
2000,  n. 394,  convertito,  con  modificazioni, in legge 28 febbraio
2001,  n. 24,  promossi  con  ordinanze  emesse  il 4 maggio 2001 dal
Tribunale  di Benevento e il 27 giugno 2001 dal Tribunale di Taranto,
rispettivamente  iscritte  ai numeri 587 e 703 del registro ordinanze
2001  e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 33 e
38,  1a serie speciale, dell'anno 2001 e nel giudizio di legittimita'
costituzionale   dell'art. 1  della  legge  28 febbraio  2001,  n. 24
(Conversione   in   legge,   con   modificazioni,  del  dcereto-legge
29 dicembre 2000, n. 394, concernente interpretazione autentica della
legge  7 marzo  1996,  n. 108,  recante  disposizioni  in  materia di
usura),  promosso con ordinanza emessa il 18 marzo 2001 dal Tribunale
di   Trento,  iscritta  al  n. 369  del  registro  ordinanze  2001  e
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, 1a serie
speciale, dell'anno 2001.
    Visti  gli  atti  di costituzione di Scialpi Stefano, della Cassa
rurale  ed  artigiana-Banca  di  credito cooperativo del Sannio-Calvi
s.c.  a  r.l.,  del  Mediocredito  Trentino-Alto Adige s.p.a. e della
Banca  nazionale del lavoro s.p.a. nonche' gli atti di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  4 dicembre  2001  il  giudice
relatore Annibale Marini;
    Uditi  gli  avvocati  Antonio  Tanza e Bruno Inzitari per Scialpi
Stefano,  l'avvocato  Antonio  Baldassarre  per  la  Cassa  rurale ed
artigiana-Banca  di credito cooperativo del Sannio-Calvi s.c. a r.l.,
per  Mediocredito Trentino-Alto Adige s.p.a. e per la Banca nazionale
del  lavoro  s.p.a.  e  l'avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il
Presidente del Consiglio dei ministri

                          Ritenuto in fatto

    1.  - Con ordinanza del 30 dicembre 2000, depositata il 2 gennaio
2001,  il  Tribunale  di  Benevento - nel corso di un procedimento di
opposizione ad un decreto ingiuntivo emesso, in favore di un istituto
di  credito,  per  un  credito  derivante,  a  titolo  di capitale ed
interessi, da un contratto di mutuo stipulato in data 4 agosto 1994 -
ha  sollevato,  in  riferimento  agli  artt. 3,  24,  47  e  77 della
Costituzione,  "questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1,
comma  1,  del  decreto-legge 28 dicembre 2000" [recte: decreto-legge
29 dicembre  2000,  n. 394  (Interpretazione  autentica  della  legge
7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura)].
    Espone  il  rimettente, in punto di rilevanza della questione, di
essere  chiamato  a  decidere  su  un'istanza  di  sospensione  della
provvisoria    esecuzione,   fondata   sull'eccezione   di   nullita'
sopravvenuta,  ex  art. 1815, secondo comma, del codice civile, della
pattuizione  relativa  agli  interessi,  alla  stregua dell'indirizzo
giurisprudenziale  espresso  dalla Corte di cassazione nella sentenza
17 novembre 2000, n. 14899. Aggiunge che, se non fosse intervenuta la
norma  impugnata  -  secondo  la  quale,  ai  fini  dell'applicazione
dell'art. 1815, secondo comma, del codice civile, l'usurarieta' degli
interessi  va  valutata esclusivamente al momento della pattuizione -
egli  si  sarebbe  senz'altro  adeguato, nelle decisioni sull'istanza
degli  opponenti e piu' in generale sulla successiva istruzione della
causa,  all'opposto  principio  di  diritto  sancito  nella  suddetta
sentenza.
    Cio'  posto, deduce nel merito che il citato art. 1, comma 1, del
decreto-legge n. 394 del 2000 sarebbe innanzitutto lesivo dell'art. 3
della  Costituzione  "in  quanto  (  .....  ) contraddittoriamente ed
irragionevolmente riserva un ingiustificato trattamento di favore per
le  banche  e  gli  altri enti creditizi che abbiano commesso usura a
danno  di  coloro  che  in passato, indiscriminatamente sia prima sia
dopo il marzo 1996, hanno contratto mutui alle condizioni dettate dal
cartello   bancario,   i  quali  non  possono  piu'  avvalersi  delle
disposizioni  della  legge  n. 108/1996 e quindi della nullita' delle
clausole  con  le  quali  sono  stati  convenuti  interessi usurari e
consequenzialmente  del disposto di cui agli artt. 1339 e 1815, comma
2, del codice civile".
    Ulteriore  lesione  del  principio  costituzionale di eguaglianza
deriverebbe   poi  dalla  efficacia  retroattiva  della  norma,  solo
apparentemente  di interpretazione autentica ma in realta' innovativa
e  contrastante  con  l'interpretazione  della  legge n. 108 del 1996
pacificamente  accolta  in  giurisprudenza,  cosi'  da costituire una
sanatoria di rapporti di mutuo obiettivamente usurari.
    Per  gli  stessi  motivi  risulterebbe altresi' violato l'art. 24
della   Costituzione,   restando   leso   il   diritto   alla  tutela
giurisdizionale  di coloro i quali si sono opposti alle pretese degli
istituti  di  credito  "in  base  al  diritto vigente all'epoca della
domanda".
    La   norma  denunciata  si  porrebbe  inoltre  in  contrasto  con
l'art. 47  della  Costituzione,  non  tutelando  il  risparmio bensi'
l'interesse dei banchieri ed ostacolando l'accesso al credito ed alla
proprieta'  della  casa  di  abitazione,  nonche' con l'art. 77 della
Costituzione  per  carenza  assoluta dei presupposti di necessita' ed
urgenza giustificativi dell'emanazione dei decreti-legge.
    1.1.   - Si   e'  costituita  in  giudizio  la  Cassa  rurale  ed
artigiana-Banca  di credito cooperativo del Sannio-Calvi s.c. a r.l.,
concludendo   per   "la   manifesta  inammissibilita'  e/o  manifesta
infondatezza  e,  in  subordine,  l'inammissibilita' e/o infondatezza
della questione".
    In una memoria depositata nell'imminenza dell'udienza pubblica la
parte  deduce  -  a sostegno dell'eccezione di inammissibilita' della
questione  -  che  le  censure  che  il  rimettente  muove alla norma
impugnata   non   si  riferirebbero  in  realta'  all'interpretazione
autentica dell'art. 1815, secondo comma, codice civile - essendo gia'
precedentemente evidente il riferimento di tale norma al solo momento
della  pattuizione  di  interessi - ma riguarderebbero esclusivamente
gli  effetti  della  norma  stessa  sulla diversa disposizione di cui
all'art. 644  del  codice  penale,  di  cui  il  medesimo giudice non
sarebbe chiamato a fare applicazione, nemmeno in via incidentale.
        Che  il  regime  civilistico  della  nullita'  delle clausole
contenenti la pattuizione di interessi usurari sia del tutto distinto
dal profilo penalistico, ed in se' autosufficiente, sarebbe del resto
confermato dal fatto stesso che il legislatore del 1996 ha provveduto
a  riscrivere  tanto  la  norma di cui all'art. 644 del codice penale
quanto,  e separatamente, quella di cui all'art. 1815, secondo comma,
del codice civile.
    Nel merito la questione sarebbe comunque - ad avviso della stessa
parte  -  manifestamente  infondata  o,  in subordine, infondata, con
riferimento a tutti i parametri evocati.
    Non  sussisterebbe,  in  primo  luogo,  l'asserito  contrasto con
l'art. 3    della    Costituzione,    sotto    il    profilo    della
contraddittorieta'  e  irragionevolezza, in quanto la norma impugnata
non  avrebbe  privato  i  mutuatari, diversamente da quanto assume il
rimettente,  del diritto di far valere la nullita' delle clausole con
le   quali  siano  stati  convenuti  interessi  usurari,  ma  avrebbe
solamente   ricondotto   a   ragionevolezza  l'interpretazione  della
disposizione che tale nullita' sancisce, chiarendo che la pattuizione
e'  nulla  solo  se  il  tasso di interesse convenuto e' superiore al
cosiddetto  tasso  soglia  al  momento  della pattuizione e non anche
quando  tale  limite sia superato nel corso del rapporto, per effetto
di successive oscillazioni del medesimo tasso soglia.
    La   circostanza   che   le   conseguenze   di   tale  intervento
interpretativo  siano  obiettivamente  favorevoli  agli  istituti  di
credito  non  costituirebbe  d'altro  canto  ragione  sufficiente per
affermare che si sia voluto riconoscere un ingiustificato trattamento
di  favore  alle  banche,  attesa  l'intrinseca  ragionevolezza della
interpretazione imposta dal legislatore.
    Prive  di  fondamento  sarebbero  altresi'  le  censure, del pari
riferite   all'art. 3  della  Costituzione,  riguardanti  l'efficacia
retroattiva della norma.
    Tali  censure  sembrerebbero  muovere  -  ad  avviso  della parte
privata  -  dall'erroneo  presupposto che l'interpretazione autentica
sia  legittima  solo  in presenza di un contrasto di giurisprudenza e
che  d'altro  canto le norme retroattive a carattere innovativo siano
in  quanto  tali  illegittime.  Sarebbe vero al contrario, secondo la
stessa  parte,  che  il legislatore puo' emanare norme interpretative
indipendentemente  da qualsiasi contrasto di giurisprudenza, ed anche
al  fine  di  imporre l'interpretazione che egli ritenga corretta, in
presenza  di  una  difforme  interpretazione giurisprudenziale, cosi'
come  dovrebbe  in  ogni  caso  ritenersi  pacifica - alla luce della
giurisprudenza  della  Corte  -  la  legittimita',  nei  limiti della
ragionevolezza,  di  norme retroattive a carattere innovativo, con la
sola eccezione delle norme penali in malam partem.
    La  norma impugnata, quand'anche le si volesse attribuire portata
innovativa,  avrebbe  percio'  i  requisiti  per  superare indenne lo
scrutinio  di  costituzionalita'.  Ritiene tuttavia la parte che essa
sia  effettivamente interpretativa, in quanto ragionevolmente diretta
-  per  quanto  riguarda  l'aspetto  civilistico  -  ad  impedire una
interpretazione  dell'art. 1815 del codice civile, pur avallata dalla
Corte  di  cassazione, contrastante con l'inequivoco tenore letterale
della   disposizione   stessa,   oltreche'   con   numerosi  principi
costituzionali.
    L'interpretazione  della  legge  n. 108  del  1996  accolta dalla
Cassazione  contrasterebbe  in  particolare  - ad avviso sempre della
parte  -  sia  con  l'art. 3  della Costituzione, perche' favorirebbe
irragionevolmente  una  delle  parti  del rapporto, sia con l'art. 47
della  Costituzione, perche' introdurrebbe uno squilibrio nel sistema
tale  da  provocare  la  scomparsa  dei  mutui a tasso fisso, sia con
l'art. 41,  primo  e  secondo  comma,  della Costituzione, perche' si
tradurrebbe in una lesione dell'autonomia privata non giustificata da
ragioni di utilita' sociale, sia infine con l'art. 25, secondo comma,
della   Costituzione,  perche'  renderebbe  possibile,  sul  versante
penalistico,   l'assoggettamento  a  sanzione  di  una  condotta  non
costituente reato nel momento in cui viene posta in essere.
    Alla   norma   impugnata   dovrebbe   coerentemente  riconoscersi
carattere   interpretativo   anche   per  quanto  riguarda  l'aspetto
penalistico  -  peraltro  privo  di  rilevanza  nel  giudizio a quo -
proprio  in  quanto  le  modifiche  apportate all'art. 644 del codice
penale   dalla   legge  n. 108  del  1996  non  potevano  sicuramente
attribuire  autonomo  rilievo penale al momento della corresponsione,
quando  questa fosse stata attuativa di una legittima convenzione, in
quanto  ne  sarebbe  appunto  derivata  la  violazione  dell'art. 25,
secondo comma, della Costituzione.
    Sarebbero del pari non fondate le censure che il rimettente muove
alla norma impugnata, con riferimento al parametro di cui all'art. 24
della  Costituzione,  in  relazione al pregiudizio che ne deriverebbe
per  coloro  i  quali  hanno resistito in giudizio alle pretese delle
banche  confidando  nell'indirizzo  giurisprudenziale  seguito  dalla
Cassazione.
    Secondo  la  giurisprudenza  della Corte costituzionale, infatti,
l'incidenza  delle  norme  interpretative  sui  giudizi  in corso non
determina  l'illegittimita'  costituzionale delle norme stesse, se il
loro  contenuto non e' irragionevole e non altera ingiustificatamente
la parita' tra le parti.
    La norma impugnata, poi, non contrasterebbe nemmeno con l'art. 47
della  Costituzione,  in  quanto,  lungi  dallo scoraggiare i piccoli
risparmiatori  dall'accesso  al  credito  per  l'acquisto della casa,
avrebbe anzi evitato la scomparsa dal mercato finanziario dei mutui a
tasso  fisso,  piu'  graditi  a  coloro  che  dispongono  di  redditi
costanti.
    La censura riferita all'art. 77 della Costituzione sarebbe infine
superata dall'avvenuta conversione in legge del decreto.
    1.2. - E' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,   concludendo   per  la  declaratoria  di  inammissibilita'  o
infondatezza della questione.
    In  via  preliminare,  la  parte pubblica eccepisce il difetto di
motivazione  in  punto  di rilevanza "con riferimento sia all'aspetto
degli  interessi  moratori  sia  alla configurabilita' di clausole di
pattuizione  di  interessi usurari nel caso di fonte contrattuale del
rapporto antecedente all'entrata in vigore della legge n. 108/1996".
    Nel   merito,  quanto  alle  censure  riferite  all'art. 3  della
Costituzione,  l'Avvocatura sottolinea il carattere strutturalmente e
funzionalmente  interpretativo  della  norma  denunciata,  "in quanto
destinata   a   combinarsi   in  sede  applicativa  con  le  immutate
disposizioni  interpretate,  con  le quali forma, rispettivamente, un
unico  plesso  precettivo".  Essa  avrebbe lo scopo di eliminare ogni
dubbio  in ordine alla funzione sanzionatoria, e non riequilibratrice
del  rapporto  sinallagmatico,  dell'art. 1815,  secondo  comma,  del
codice   civile,   escludendo   del   tutto  ragionevolmente  che  la
valutazione  del carattere usurario degli interessi possa effettuarsi
con  riferimento ad un momento successivo a quello della stipulazione
della relativa clausola.
    Del   tutto   insussistente   sarebbe   la  lamentata  violazione
dell'art. 24  della  Costituzione,  operando  la norma denunziata sul
piano  sostanziale  della  disciplina  dei  rapporti  e non su quello
processuale  della tutela dei diritti, cosi' come prive di fondamento
dovrebbero   ritenersi   le   censure   riferite   all'art. 47  della
Costituzione,  discendendo  proprio  dalla  norma  costituzionale  la
necessita'   di   assicurare,   nell'interesse   dei   risparmiatori,
l'equilibrio finanziario delle imprese esercenti il credito a medio e
lungo  termine  e di tutelare l'affidabilita' del settore assicurando
certezza alle relazioni giuridiche.
    Quanto infine al parametro di cui all'art. 77 della Costituzione,
l'Avvocatura  rileva  come gli interventi di cui all'art. 1, comma 2,
del  decreto-legge  n. 394 del 2000 - finalizzati al riequilibrio dei
rapporti   di   mutuo  a  tasso  fisso  -  rendessero  parallelamente
necessaria  una  corretta  definizione del normale quadro applicativo
degli  articoli  644  del  codice  penale  e 1815, secondo comma, del
codice civile, soggetto a forzature in sede giurisprudenziale a causa
delle  avvertite  esigenze  di  tutela delle situazioni di squilibrio
determinate da eventi eccezionali.
    2.  - Con  ordinanza  del  18 marzo  2001, depositata il 4 aprile
2001,  il Tribunale di Trento ha sollevato, in riferimento all'art. 3
della   Costituzione,   questione   di   legittimita'  costituzionale
dell'art. 1 della legge 28 febbraio 2001, n. 24, avente ad oggetto la
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 394 del
2000.
    Il rimettente premette, quanto alla rilevanza della questione, di
essere   chiamato   a  decidere,  tra  l'altro,  su  una  domanda  di
accertamento  della  nullita' della pattuizione di interessi relativa
ad  un  contratto di finanziamento stipulato in data 26 gennaio 1993,
avanzata  nel  corso dell'anno 1998 per violazione delle norme di cui
alla  legge  n. 108  del  1996,  e  precisa  che,  in  difetto  della
intervenuta normativa di cui al decreto-legge citato, egli si sarebbe
senz'altro  uniformato  alla giurisprudenza della Cassazione, secondo
cui deve ritenersi illegittima la pattuizione di interessi moratori a
tasso  divenuto usurario a seguito della legge n. 108 del 1996, anche
se  stipulata  anteriormente  all'entrata in vigore della legge, "con
conseguente  sostituzione di un tasso diverso a quello divenuto ormai
usurario,  limitatamente  a  quella  parte  di  rapporto  non  ancora
esaurito all'entrata in vigore della legge n. 108/1996".
    Ai  mutui  a  tasso  fisso stipulati anteriormente all'entrata in
vigore  della legge n. 108 del 1996, ed ancora in essere alla data di
entrata in vigore del decreto-legge n. 394 del 2000, si applicherebbe
invece  la  disciplina  dettata  dall'art. 1,  comma  2, dello stesso
decreto-legge, con la conseguente sostituzione del tasso pattuito con
quello  indicato al comma 3 dello stesso articolo. Tale sostituzione,
peraltro, in quanto limitata alle rate che scadono successivamente al
2 gennaio  2001,  comporterebbe  che per il periodo intercorrente tra
l'entrata  in  vigore  della legge n. 108 del 1996 e la suddetta data
del  2 gennaio  2001  il  debitore sarebbe tenuto a corrispondere gli
interessi  nella  misura  pattuita, ancorche' eccedente il cosiddetto
tasso soglia.
    Si  verificherebbe  in  tal  modo,  ad avviso del rimettente, una
ingiustificata  disparita'  di trattamento tra cliente e banca (oltre
che  tra singoli clienti in relazione alle specifiche situazioni) con
un  trattamento  di  favore nei confronti di quest'ultima in danno di
coloro  che  abbiano contratto mutui a tasso fisso prima del 1996 e -
per  il  periodo  intercorrente  tra  l'entrata in vigore della legge
n. 108  del  1996  ed  il 31 dicembre 2000 - non possano giovarsi del
cosiddetto tasso di sostituzione.
    2.1.  - Si  e'  costituita  in  giudizio  la  s.p.a. Mediocredito
Trentino-Alto Adige, convenuta nel giudizio a quo, concludendo per la
declaratoria  di manifesta inammissibilita' o manifesta infondatezza,
ovvero di inammissibilita' o infondatezza della questione.
    Ad  avviso  della  parte, la questione - come viene illustrato in
una memoria depositata nell'imminenza dell'udienza pubblica - sarebbe
inammissibile sotto diversi profili.
    In  primo  luogo, per difetto di rilevanza, nella parte in cui il
rimettente  sembrerebbe prospettare una disparita' di trattamento tra
i singoli clienti degli istituti di credito.
    Secondariamente,   per   indeterminatezza  della  questione,  non
essendo  chiaro se lo stesso rimettente si dolga di una disparita' di
trattamento,  nei  rapporti  tra  cliente  e banca (quanto ai mutui a
tasso  fisso),  ponendo  a  confronto  la situazione di tali rapporti
prima  e  dopo  l'entrata in vigore della legge n. 108 del 1996, come
interpretata  dal  decreto-legge  n. 394  del  2000,  ovvero  se egli
invochi  una  pronunzia additiva volta a retrodatare l'applicabilita'
dei tassi di sostituzione.
    Sotto  altro  aspetto,  ritenuta  come  vera  la  prima delle due
ipotesi  sopra  prospettate,  per  incomparabilita'  delle situazioni
messe  a  confronto,  derivando  la loro diversita' di disciplina dal
normale fenomeno della successione temporale delle leggi.
    Da ultimo perche' il rimettente o vuole censurare il merito della
scelta  legislativa,  ma  pone allora una questione politica e non di
legittimita' costituzionale, ovvero intende invocare - riferendosi al
secondo  comma dell'art. 1 del decreto-legge - una pronuncia additiva
in  virtu'  della  quale  l'applicabilita'  del  cosiddetto  tasso di
sostituzione venga fatta retroagire, ma in tal caso si prefigurerebbe
la possibilita' di diverse alternative, tali da rendere evidente come
la  scelta  si  collochi  sul  piano  tipico  della  discrezionalita'
legislativa.
    Nel merito, ed ipotizzando comunque che l'oggetto della questione
di  legittimita'  costituzionale sia il secondo comma dell'art. 1 del
decreto-legge,   la   parte   privata   deduce  che  il  legislatore,
intervenuto  con  la norma di interpretazione autentica contenuta nel
primo  comma  dello  stesso  articolo,  al  fine  di riequilibrare la
gravosa situazione che si era venuta a creare per le banche a seguito
della  erronea  interpretazione  della  legge  del 1996 operata dalla
Cassazione,  ha  poi  ritenuto  opportuno venire incontro - pur senza
esservi  tenuto  ed  in  un quadro di complessivo bilanciamento degli
interessi  contrapposti  -  alle  aspettative  che  erano insorte nei
mutuatari  a  tasso  fisso "in considerazione dell'eccezionale caduta
dei  tassi di interesse avvenuta in Europa ed in Italia", prevedendo,
appunto  ai  commi  secondo e terzo, una sostituzione autoritativa in
senso  riduttivo  dei  tassi,  al  fine  di  riportarli ad una soglia
inferiore al tasso usurario.
    Si  tratterebbe dunque - ad avviso della parte - di un intervento
non  dovuto,  ma  giustificato  da  ragioni  meramente equitative che
renderebbero  non irragionevole la fissazione della sua decorrenza da
data prossima a quella di entrata in vigore del decreto-legge e della
successiva   legge   di  conversione  piuttosto  che  dalla  data  di
superamento del tasso soglia o da quella di stipula dei mutui.
    2.2. - E' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,   concludendo   per  la  declaratoria  di  inammissibilita'  o
infondatezza della questione.
    Ad   avviso  dell'Avvocatura,  l'ordinanza  sarebbe  innanzitutto
carente  di  motivazione  in  punto  di  rilevanza nella parte in cui
prende  a riferimento, al fine di valutare l'usurarieta' sopravvenuta
del  tasso  pattuito,  il tasso soglia relativo ai mutui con garanzia
reale  piuttosto  che quello, piu' elevato, riferito alle aperture di
credito in conto corrente.
    La    medesima   ordinanza   sarebbe   inoltre   ambigua   quanto
all'individuazione delle disposizioni oggetto di censura, non essendo
chiaro  se  il  dubbio di legittimita' costituzionale si riferisca al
comma  1 dell'art. 1 del decreto-legge ovvero ai successivi commi 2 e
3.
    Ulteriore  profilo  di inammissibilita' sarebbe rappresentato dal
fatto   che   il  rimettente  sembrerebbe  invocare  un'inammissibile
sentenza  manipolativa  "che  recuperi  al sistema della stessa legge
antiusura  n. 108/1986  [recte: n. 108 del 1996] il diverso parametro
rappresentato   dal  tasso  definito  dal  comma  3  dell'art. 1  del
decreto-legge  n. 394/2000,  cosi'  incidendo sulle scelte di sistema
(soluzioni   e   parametri)   operate   dal   legislatore  nella  sua
discrezionalita'".
    Sarebbe  da  ultimo  non  chiaro  se  nella  specie si discuta di
interessi corrispettivi o moratori.
    Nel  merito,  la  non  fondatezza  della questione e' argomentata
sulla scorta di considerazioni del tutto analoghe a quelle svolte nel
precedente giudizio.
    3.  - Con ordinanza emessa e depositata in data 4 maggio 2001, il
Tribunale  di  Benevento,  nel  corso di un giudizio di opposizione a
decreto ingiuntivo, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24,
35,   41   e   47   della  Costituzione,  questione  di  legittimita'
costituzionale  dell'art. 1,  comma  1, della legge 28 febbraio 2001,
n. 24,   di  conversione  dell'art. 1,  comma  1,  del  decreto-legge
29 dicembre 2000, n. 394.
    Il   rimettente   espone,  in  punto  di  rilevanza,  di  doversi
pronunciare  sull'istanza,  avanzata  dall'opponente, di nomina di un
consulente   tecnico   contabile   per  il  calcolo  degli  interessi
effettivamente  dovuti  in  virtu' di un contratto di mutuo stipulato
dopo l'entrata in vigore della legge n. 108 del 1996, sul presupposto
della    nullita'   della   originaria   pattuizione   alla   stregua
dell'indirizzo  giurisprudenziale di cui alla sentenza della Corte di
cassazione  17 novembre  2000,  n. 14899.  Precisa,  in fatto, che il
tasso   pattuito   e   richiesto   dalla   banca  in  via  monitoria,
corrispettivo  del  21 e moratorio del 2, risulterebbe usurario sia
in  riferimento  al  tasso effettivo globale medio da ultimo rilevato
per  i  finanziamenti  bancari  a medio termine, sia in riferimento a
quello ancor piu' basso delle rilevazioni precedenti.
    Muovendo  dall'esplicito presupposto che la norma impugnata trovi
applicazione  anche  in  ipotesi  di pattuizione di interessi gia' in
origine usurari, il rimettente assume violati gli articoli 3, 24 e 47
della   Costituzione   in   base  ad  argomentazioni  sostanzialmente
identiche  a quelle svolte nella precedente ordinanza del 30 dicembre
2000.
    La  medesima  norma,  riconoscendo  al  prestito  del  denaro una
redditivita' eccessiva e sproporzionata rispetto alla media stabilita
dal  libero  mercato,  contrasterebbe  altresi'  con l'art. 35, primo
comma, della Costituzione, che tutela il lavoro in tutte le sue forme
ed  applicazioni, e con l'art. 41, secondo comma, della Costituzione,
secondo  cui  l'iniziativa  economica  privata  non puo' svolgersi in
contrasto  con  l'utilita'  sociale  o  in  modo da recare danno alla
sicurezza, alla liberta', alla dignita' umana.
    3.1. - E' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,   concludendo   per  la  declaratoria  di  inammissibilita'  o
infondatezza della questione.
    Premesso  che  il  contratto  dedotto  nel giudizio a quo risulta
stipulato  dopo  l'entrata  in vigore della legge n. 108 del 1996, la
parte  pubblica  rileva  in primo luogo che il rimettente non avrebbe
indicato  a  quale categoria di operazioni creditizie si riferisca il
contratto  stesso, ai fini della individuazione del tasso soglia, ne'
avrebbe  chiarito se il tasso convenuto - come in realta' sembrerebbe
desumersi  da  taluni passi dell'ordinanza - fosse superiore al tasso
soglia   gia'   al   momento   della  stipula,  dal  che  deriverebbe
l'irrilevanza della questione.
    Osserva inoltre che l'ordinanza risulterebbe priva di motivazione
anche  con  riguardo  alla  problematica  relativa all'applicabilita'
delle norme antiusura agli interessi moratori.
    Nel  merito,  in riferimento ai parametri di cui agli articoli 3,
24  e 47 della Costituzione, l'Avvocatura ribadisce le argomentazioni
svolte  nell'atto  di  intervento  nel  primo  giudizio  promosso dal
medesimo  rimettente. Quanto poi agli ulteriori parametri di cui agli
articoli 35, primo comma, e 41, secondo comma, della Costituzione, ne
deduce  la  non  pertinenza  "data  la sottolineata essenzialita' del
momento della pattuizione ai fini della qualificazione della condotta
dell'operatore economico".
    4.  - Il  Tribunale di Taranto, con ordinanza emessa e depositata
in  data  27 giugno  2001,  nel  corso  di un giudizio di opposizione
all'esecuzione  ha sollevato questione di legittimita' costituzionale
della  stessa  norma,  in riferimento agli articoli 3, primo comma, e
24, primo e secondo comma, della Costituzione.
    Il  rimettente  espone,  in  punto  di  rilevanza, che il credito
azionato  in  via  esecutiva,  derivante  da  un  contratto  di mutuo
stipulato  anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 108 del
1996,  e'  in parte costituito da interessi convenzionali ad un tasso
che  -  per  un  periodo di oltre due anni, dal marzo 1997 all'agosto
1999  -  risulta  superiore  al  tasso  soglia fissato ai sensi della
stessa legge.
    Quanto  alla  non manifesta infondatezza, assume innanzitutto che
le  modifiche  apportate  all'art. 644  del codice penale dall'art. 1
della  citata  legge  n. 108 del 1996 avrebbero portato a configurare
due  diverse  tipologie  di  fatti  di  usura:  il  farsi  promettere
interessi usurari ed il farsi dare interessi usurari.
    Il  decreto-legge  n. 394  del  2000, nell'escludere la rilevanza
penale   della  ricezione  di  interessi  divenuti  usurari,  per  il
superamento  del  tasso  soglia,  successivamente  alla  pattuizione,
avrebbe  in  realta'  abrogato,  con  norma  dunque  innovativa e non
meramente  interpretativa,  la seconda delle due figure di usura, con
efficacia retroattiva anche agli effetti civili.
    Siffatta  retroattivita'  agli  effetti  civili  si  porrebbe  in
contrasto,  sotto  diversi  aspetti,  con  il  principio  generale di
ragionevolezza.
    In  primo luogo, la norma introdurrebbe infatti una irragionevole
disparita'  di  trattamento  tra  coloro  i  quali  sono ora tenuti a
corrispondere  somme  che  precedentemente  non  erano  dovute  ed  i
percettori  delle  stesse,  "ora  ingiustificatamente  avvantaggiati,
oltre che in sede penale, anche in sede civile".
    Ulteriore  disparita'  di  trattamento  sussisterebbe poi tra gli
operatori del settore creditizio che abbiano correttamente ricondotto
i  tassi  di  interesse pattuiti nei limiti del tasso soglia e coloro
che  cio'  non  abbiano  fatto  e,  parallelamente, tra le rispettive
controparti.
    La norma impugnata, infine, frustrerebbe la possibilita' di agire
e resistere in giudizio in capo a coloro ai quali la legge n. 108 del
1996 aveva attribuito la possibilita' di tutela giurisdizionale.
    4.1.  - Si  e'  costituito in giudizio Stefano Scialpi, opponente
nel giudizio a quo, concludendo per l'accoglimento della questione di
legittimita' costituzionale.
    In   aggiunta   ai   profili  di  contrasto  con  l'art. 3  della
Costituzione  prospettati  dal  rimettente, la suddetta parte privata
individua  un'ulteriore  lesione  del  principio di eguaglianza nella
irragionevole  disparita'  di  trattamento che la norma realizzerebbe
tra  i contraenti di mutui a tasso fisso stipulati prima dell'entrata
in  vigore  della  legge n. 108 del 1996 - che si vedrebbero negati i
rimedi  di tutela negoziale di cui agli articoli 1339 e 1815, secondo
comma,  del  codice  civile  - ed i contraenti di rapporti di credito
diversi  da  quelli  interessati dalla sanatoria governativa (come le
aperture di credito in conto corrente), i quali potrebbero continuare
a  giovarsi  della  normativa  antiusura. Con un trattamento, dunque,
irragionevolmente deteriore proprio per quella tipologia di relazioni
-  i  mutui  a  tasso  fisso  -  piu'  direttamente  interessata allo
strumento  di tutela del contraente debole offerto dalla legislazione
antiusura.
    La  medesima  norma  si  porrebbe  altresi'  in  contrasto con il
principio  di  ragionevolezza in quanto restringerebbe anche il campo
di  applicazione  del  delitto di cui all'art. 644 del codice penale,
privando  la  collettivita' di uno strumento di lotta alle forme piu'
subdole di usura.
    La  parte assume poi che la norma censurata sarebbe ulteriormente
in   contrasto  con  gli  articoli  3,  24,  101,  102  e  104  della
Costituzione   sotto   il   profilo   della   violazione  dei  limiti
costituzionali  al  potere  del  legislatore  di emanare disposizioni
interpretative.
    Dovrebbe  in  primo  luogo  escludersi  che  si  tratti  di norma
interpretativa  in senso stretto, proprio in quanto essa si riferisce
non  gia'  all'intero  complesso delle operazioni di credito regolate
dalla  legge  n. 108 del 1996 bensi' solamente ai rapporti di mutuo a
tasso fisso.
    Difetterebbero  poi,  nella  specie,  i  presupposti  stessi  per
l'emanazione  di norme interpretative, quali individuati dalla stessa
giurisprudenza   costituzionale,  attesa  la  mancanza  di  qualsiasi
contrasto interpretativo.
    Risulterebbe  in  ogni caso violato il principio dell'affidamento
del  cittadino nella sicurezza giuridica, contrastandosi d'autorita',
a  distanza di oltre cinque anni dalla entrata in vigore della legge,
un  indirizzo interpretativo ormai consolidatosi nella giurisprudenza
di   legittimita',   mediante   l'introduzione   di   una  disciplina
derogatoria  riguardante,  irragionevolmente,  i  soli  mutui a tasso
fisso.
    Ne  conseguirebbe,  sotto  altro  aspetto,  la  violazione  delle
funzioni   costituzionalmente   riservate   al   potere  giudiziario,
difettando  la  norma  dei  necessari  requisiti  di  generalita'  ed
astrattezza, nonche' la lesione del diritto dei cittadini alla tutela
giurisdizionale.
    La stessa norma, infine, violerebbe l'art. 77 della Costituzione,
per  carenza  assoluta  dei  presupposti  di  necessita'  ed  urgenza
giustificativi della decretazione d'urgenza, nonche' gli articoli 3 e
47   della  Costituzione,  in  quanto  obiettivamente  finalizzata  a
convalidare  una pratica dannosa per l'economia e contrastante con il
principio di tutela del risparmio.
    4.2.  - Si  e' altresi' costituita in giudizio la Banca nazionale
del   lavoro   S.p.a.,   convenuta   nel   giudizio   di  opposizione
all'esecuzione, concludendo per "la manifesta inammissibilita' e/o la
manifesta  infondatezza  e,  in subordine, la inammissibilita' e/o la
manifesta infondatezza della questione".
    A  sostegno  della  eccezione  di inammissibilita' per difetto di
rilevanza  la parte deduce - in una memoria depositata nell'imminenza
dell'udienza   pubblica   -  che  la  prospettazione  del  rimettente
risulterebbe  incentrata sulla asserita illegittimita' costituzionale
di  quella  parte  della  norma  impugnata  recante l'interpretazione
autentica  dell'art. 644  del  codice  penale,  di  cui il rimettente
stesso non dovrebbe fare sicuramente applicazione.
    La  questione,  nei  termini proposti, sarebbe comunque infondata
nel  merito. Ad avviso della parte, infatti, il rimettente muoverebbe
da  una  premessa  interpretativa  erronea,  in quanto l'art. 644 del
codice  penale,  come  modificato  dalla  legge  n. 108 del 1996, non
prevedeva  come  autonoma figura di reato la percezione di interessi,
superiori  al  tasso  soglia,  che  non  fossero  tuttavia usurari al
momento  della pattuizione. Il riferimento, contenuto nella norma, al
farsi dare, oltre che al farsi promettere, interessi usurari, avrebbe
avuto  unicamente  lo  scopo  di  rendere  punibili  i  comportamenti
consistenti  nella  percezione  di interessi usurari non preceduta da
una autonoma pattuizione.
    Ne  resterebbe  percio'  confermata  la  funzione  autenticamente
interpretativa della norma impugnata.
    Deduce ancora la parte - sulla scorta di argomentazioni identiche
a  quelle svolte dall'Istituto di credito costituito nel procedimento
promosso  dal  Tribunale di Benevento con l'ordinanza del 30 dicembre
2000   -   l'erroneita'  dell'interpretazione  data  dalla  Corte  di
cassazione alla legge n. 108 del 1996 e contesta altresi' la tesi del
rimettente secondo la quale la norma impugnata avrebbe introdotto una
ingiustificata  disparita'  di trattamento in danno di coloro i quali
sarebbero ora tenuti a corrispondere somme che non erano dovute prima
che la norma stessa intervenisse.
    Quand'anche, infatti, volesse attribuirsi a detta norma carattere
innovativo   e   non   interpretativo,   essa  risulterebbe  comunque
giustificata   dalla   finalita'   di   riequilibrare  "la  clamorosa
disparita'  di  trattamento  che  si  era venuta a determinare tra le
parti  del contratto di mutuo per effetto della applicazione di norme
per  le  quali  (sul  piano  civilistico  in  evidente  contrasto con
l'art. 1815  del  codice civile come modificato dalla legge del 1996)
il  momento della corresponsione degli interessi doveva essere quello
cui  far riferimento per la determinazione della soglia usuraria, pur
se  tale  corresponsione fosse attuativa di una convenzione lecita al
momento della pattuizione".
    Parimenti infondato o addirittura inammissibile sarebbe l'assunto
relativo alla disparita' di trattamento che si sarebbe verificata tra
le  banche  che avessero ricondotto spontaneamente la pattuizione nei
limiti  della  non  usurarieta'  e  quelle  che non si fossero invece
indotte  a tale rinegoziazione e, parallelamente, tra i mutuatari che
avessero  beneficiato  di  rinegoziazione e coloro che non l'avessero
ottenuta.
    L'asserita  disparita' tra banche sarebbe infatti irrilevante nel
giudizio  a quo mentre quella tra mutuatari sarebbe una disparita' di
mero  fatto,  dovuta  a  comportamenti del tutto eventuali, in quanto
tale irrilevante ai fini del giudizio di costituzionalita'.
    Non  sussisterebbe, poi, la prospettata violazione del diritto di
agire  in  giudizio,  ne'  la  conseguente  lesione di un affidamento
legittimamente   sorto,   proprio   in  considerazione  della  natura
interpretativa della norma, in virtu' della quale deve escludersi che
nel  patrimonio giuridico dei mutuatari sia mai entrato il diritto ad
ottenere  l'abbattimento del tasso di interesse divenuto superiore al
tasso soglia.
    La  censura  sarebbe  d'altro canto priva di pregio anche se alla
norma   si  attribuisse  carattere  innovativo,  tenuto  conto  degli
effetti,  contrastanti  con  numerosi  principi costituzionali, della
norma modificata.
    In  via  ulteriormente  subordinata,  la  parte  eccepisce infine
l'inammissibilita'   della   questione   "per   discrezionalita'  del
legislatore".
    4.3. - E' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,  concludendo  per  l'inammissibilita'  o  l'infondatezza della
questione.
    Ad  avviso della parte pubblica, la questione sarebbe irrilevante
nel  giudizio  a  quo  in  quanto,  secondo  l'assunto  dello  stesso
rimettente,  l'art. 1815,  secondo  comma,  del codice civile sarebbe
comunque inapplicabile nell'ipotesi, dedotta in giudizio, di clausola
di interessi non originariamente illecita.
    Oltre a cio' il rimettente avrebbe comunque omesso di considerare
che  il  mutuo,  la  cui  restituzione  e' oggetto del giudizio a quo
risulta  erogato  in  franchi svizzeri, e che le operazioni in valuta
sono  espressamente  escluse dalla rilevazione trimestrale effettuata
ai fini della legge sull'usura.
    Risulterebbe  infine  omessa  qualsiasi indicazione sia in ordine
alle  modalita'  di  calcolo  degli interessi moratori, sia in ordine
alla applicabilita' a tali interessi della legge n. 108 del 1996.
    Nel  merito  l'Avvocatura,  premessa l'irrilevanza nel giudizio a
quo  degli  aspetti  penalistici  della  normativa  in tema di usura,
ribadisce    l'infondatezza   della   questione   sulla   scorta   di
argomentazioni non dissimili da quelle svolte negli altri giudizi.

                       Considerato in diritto

    1. - Il Tribunale di Benevento, con due distinte ordinanze, ed il
Tribunale  di  Taranto sollevano, in riferimento agli articoli 3, 24,
35,  41,  47  e  77  della  Costituzione,  questioni  di legittimita'
costituzionale  dell'art. 1,  comma  1, del decreto-legge 29 dicembre
2000,  n. 394  (Interpretazione  autentica  della legge 7 marzo 1996,
n. 108,  recante  disposizioni  in materia di usura), convertito, con
modificazioni, in legge 28 febbraio 2001, n. 24, secondo il quale "ai
fini    dell'applicazione   dell'art. 644   del   codice   penale   e
dell'art. 1815,  secondo  comma,  del  codice  civile,  si  intendono
usurari  gli  interessi  che superano il limite stabilito dalla legge
nel  momento  in  cui  essi  sono  promessi  o  comunque convenuti, a
qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento".
    Assumono  in  buona  sostanza  i  rimettenti  che  la norma, solo
apparentemente  interpretativa  ma in realta' innovativa, costituisca
irragionevole  sanatoria  -  ad esclusivo vantaggio degli istituti di
credito  - di comportamenti obiettivamente usurari, cosi' da porsi in
contrasto con gli indicati parametri costituzionali.
    Il  Tribunale  di  Trento  censura invece l'art. 1 della legge di
conversione   assumendo   lesiva  dell'art.3  della  Costituzione  la
disciplina  dettata  dal  medesimo  decreto-legge  nella parte in cui
prevede,  per  i  contratti  in  corso, che la sostituzione del tasso
pattuito  dalle  parti  con  quello indicato all'art. 1, commi 2 e 3,
abbia  luogo  solamente  per  le  rate  con  scadenza  successiva  al
2 gennaio 2001.
    Stante  l'evidente connessione oggettiva, i quattro giudizi vanno
riuniti per essere congiuntamente decisi.
    2.  - La  questione  sollevata  dal  Tribunale  di  Benevento con
l'ordinanza del 4 maggio 2001 deve ritenersi inammissibile.
    Il  giudice  rimettente  - che dichiara accertata, nel giudizio a
quo, l'usurarieta' del tasso convenuto dalle parti "vuoi considerando
l'odierno tasso effettivo globale medio del 10, 96, vuoi considerando
quello  ancor  piu' basso delle rilevazioni precedenti" - muove dalla
esplicita  premessa  che la norma impugnata comporti l'impossibilita'
di  far  valere  la  nullita'  anche originaria delle clausole con le
quali  siano  stati  convenuti,  dopo l'entrata in vigore della legge
n. 108  del  1996,  interessi usurari. Contrariamente a tale assunto,
nel caso di interessi originariamente usurari pattuiti dopo l'entrata
in  vigore  della  legge n. 108 del 1996, e' indubbio che la nullita'
della  relativa  clausola ai sensi dell'art. 1815, secondo comma, del
codice  civile come novellato dalla suddetta legge del 1996 non e' in
alcun  modo  preclusa dall'applicazione della norma impugnata. E cio'
rende priva di rilevanza la questione prospettata.
    2.1.   - Vanno   invece   respinte   le  ulteriori  eccezioni  di
inammissibilita',  sollevate sia dalla difesa delle parti private che
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato  ed analiticamente esposte in
narrativa.
    2.2.  - In  particolare,  la questione sollevata dal Tribunale di
Benevento  con l'ordinanza del 30 dicembre 2000 si appalesa rilevante
nel  giudizio a quo in quanto il rimettente - chiamato a pronunciarsi
su  una  opposizione a decreto ingiuntivo - si duole propriamente del
fatto  che  la  norma  impugnata  - nella parte in cui sarebbe, a suo
avviso, modificativa dell'art. 1815, secondo comma, del codice civile
- precluda la declaratoria di nullita' sopravvenuta delle clausole di
interessi  che  risultino  eccedenti  il  tasso  soglia, contenute in
contratti  stipulati  anteriormente all'entrata in vigore della legge
n. 108 del 1996, come nel caso in esame.
    Il   difetto   di   una  specifica  motivazione  in  ordine  alla
applicabilita'  anche agli interessi moratori dell'art. 1815, secondo
comma,  del codice civile risulta ininfluente nella specie, in quanto
il credito azionato, essendo costituito da rate di mutuo, e' comunque
comprensivo  anche  di interessi corrispettivi, pur essi eccedenti il
tasso  soglia,  rispetto  ai  quali  la  rilevanza della questione e'
assolutamente  pacifica.  Va  in  ogni caso osservato - ed il rilievo
appare  in  se' decisivo - che il riferimento, contenuto nell'art. 1,
comma  1,  del  decreto-legge  n. 394  del  2000,  agli  interessi "a
qualunque  titolo  convenuti"  rende plausibile - senza necessita' di
specifica  motivazione - l'assunto, del resto fatto proprio anche dal
giudice  di  legittimita',  secondo cui il tasso soglia riguarderebbe
anche gli interessi moratori.
    La  dichiarata  adesione,  da parte del rimettente, all'indirizzo
interpretativo   seguito   dalla   Corte   di  cassazione  e'  infine
sufficiente   a  giustificare  l'opzione  ermeneutica  -  da  cui  il
rimettente  muove  -  secondo  la  quale,  in  mancanza  della  norma
impugnata,  le  clausole  di  interessi  eccedenti  il  tasso  soglia
sarebbero  colpite  dalla  sanzione  di  nullita'  di  cui  al citato
art. 1815,  secondo  comma, del codice civile, pur se originariamente
lecite  in  quanto  contenute  in  contratti  stipulati anteriormente
all'entrata in vigore della legge n. 108 del 1996.
    2.3.  - La  questione  sollevata dal Tribunale di Trento e' a sua
volta  rilevante,  in  quanto  il  rimettente  -  dinanzi al quale e'
proposta  domanda  di accertamento della nullita' sopravvenuta di una
pattuizione  di  interessi contenuta in un contratto di finanziamento
stipulato  nel  1993  -  prospetta  il  contrasto  con l'art. 3 della
Costituzione  della  disciplina  recata  dal decreto-legge n. 394 del
2000,  come  modificato  dalla  legge  di conversione, a motivo della
applicabilita'  del  tasso  di  sostituzione,  previsto dal secondo e
terzo comma dell'art. 1, alle sole rate aventi scadenza successiva al
2 gennaio  2001,  a  fronte  dell'efficacia  retroattiva riconosciuta
invece   al   primo  comma  in  forza  della  sua  dichiarata  natura
interpretativa.
    La  censura  di disparita' di trattamento tra i singoli clienti -
pur  volendo  ritenerla estranea all'oggetto del giudizio a quo - non
rende  comunque  irrilevante  la  questione, essendo prospettata come
profilo   meramente   secondario  ed  aggiuntivo  rispetto  a  quello
principale,   rappresentato   dalla   irragionevolezza   della  norma
impugnata.
    Non  sussiste,  sotto  altro  aspetto,  alcuna  ambiguita'  nella
individuazione   della   questione   poiche'  lo  stesso  rimettente,
censurando la norma di conversione, invoca la caducazione dell'intero
art. 1  del  decreto-legge  n. 394 del 2000, non ritenendo in diverso
modo emendabile il denunciato vizio di legittimita' costituzionale.
    Costituisce  infine  questione  di  fatto,  rimessa all'esclusiva
valutazione  del  giudice  a  quo,  la  qualificazione  del  rapporto
contrattuale  dedotto  in  giudizio, al fine della individuazione del
tasso soglia ad esso riferibile.
    3.  - Per  quanto concerne da ultimo l'ordinanza del Tribunale di
Taranto,  va  in  primo  luogo  rilevato  che  il  giudice  a quo da'
espressamente  conto  del  fatto  che  l'oggetto  del  contendere  e'
rappresentato   esclusivamente  dalla  misura  degli  interessi,  non
essendovi  contestazione  alcuna riguardo ai maggiori oneri derivanti
per il mutuatario dal mutamento del tasso di cambio tra lira e franco
svizzero.
    Il  fatto,  poi,  che  il  rimettente  ritenga inapplicabile alla
fattispecie  dedotta  in  giudizio  l'art. 1815,  secondo  comma, del
codice civile non pregiudica la rilevanza della questione.
    Il   rimettente   medesimo   muove  infatti  dalla  premessa  che
l'inesigibilita'  degli  interessi  eccedenti il tasso soglia, pur se
lecitamente  convenuti,  discenderebbe  -  in  mancanza  della  norma
impugnata,  cui  egli  attribuisce  efficacia  di abolitio criminis -
dalla  illiceita'  penale  della  percezione di tali interessi, a suo
avviso originariamente sancita dalla legge n. 108 del 1996.
    La  norma  impugnata, abrogando la figura criminosa rappresentata
dal  farsi dare interessi usurari, avrebbe retroattivamente escluso -
ad  avviso  dello  stesso  rimettente  - anche l'inesigibilita' della
pretesa  creditoria,  in  tal  modo  precludendo l'accoglimento della
opposizione   all'esecuzione   sulla   quale   egli   e'  chiamato  a
pronunciarsi.
    E'  evidente - anche in tal caso - che ogni eventuale valutazione
riguardo  alla fondatezza di siffatta premessa interpretativa attiene
al merito e non gia' alla ammissibilita' della questione.
    4.  - Le  questioni,  pure  riguardanti  l'art. 1,  comma  1, del
decreto-legge  n. 394 del 2000, sollevate dal Tribunale di Benevento,
con l'ordinanza del 30 dicembre 2000, in riferimento agli articoli 3,
24,  47  e  77  della  Costituzione,  e  dal Tribunale di Taranto, in
riferimento  agli  artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma,
della Costituzione, non sono fondate.
    4.1.  - Per quanto riguarda il parametro di cui all'art. 77 della
Costituzione,  evocato  dal  Tribunale  di Benevento sotto il profilo
della   carenza   dei   presupposti  di  necessita'  ed  urgenza,  e'
sufficiente  osservare  che  eventuali  vizi attinenti ai presupposti
della  decretazione  d'urgenza  devono  ritenersi  sanati in linea di
principio  dalla  conversione in legge e che deve comunque escludersi
che  nella  specie  si  versi  in ipotesi di macroscopico difetto dei
presupposti  della  decretazione.  Ferma  restando  l'estensione alla
legge   di   conversione   delle   ulteriori   censure   riferite  al
decreto-legge (sentenza n. 400 del 1996).
    4.2.  - Con  riferimento  agli  ulteriori  parametri  evocati, va
rilevato  che  entrambi  i  rimettenti  -  pur  nella  diversita' dei
rispettivi  percorsi  argomentativi  -  muovono dalla comune premessa
della  applicabilita'  della legge n. 108 del 1996 anche ai contratti
in  corso  al  momento  della  sua entrata in vigore, da cio' facendo
derivare  la  nullita'  sopravvenuta  delle clausole determinative di
interessi   (ovvero,  secondo  la  prospettazione  del  Tribunale  di
Taranto,  l'inesigibilita'  degli interessi stessi) ogni qualvolta il
tasso  pattuito  risulti,  in  proseguo  di tempo, superiore al tasso
soglia.
    Sulla scorta di tale assunto essi attribuiscono quindi alla norma
contenuta  nell'art. 1,  comma  1, del decreto-legge n. 394 del 2000,
un'efficacia irrazionalmente sanante della nullita' (o inesigibilita)
derivante dalla natura (divenuta) obiettivamente usuraria di rapporti
contrattuali intercorrenti con gli istituti di credito, tale da porsi
in contrasto sia con il generale canone di ragionevolezza, sia con il
principio  di  eguaglianza,  sia con il diritto di difesa, sia infine
con  il principio di favore per l'accesso del risparmio popolare alla
proprieta' della casa di abitazione.
    Siffatta  impostazione  appare peraltro viziata proprio nelle sue
premesse.
    Va   innanzitutto   considerato   che   secondo   la  consolidata
giurisprudenza  di  questa  Corte  non  puo'  ritenersi  precluso  al
legislatore adottare norme che precisino il significato di precedenti
disposizioni  legislative,  pur  a  prescindere dall'esistenza di una
situazione di incertezza nell'applicazione del diritto o di contrasti
giurisprudenziali, a condizione che l'interpretazione non collida con
il generale principio di ragionevolezza (cfr., da ultimo, le sentenze
n. 525 del 2000 e n. 229 del 1999).
    Lo  scrutinio  di  costituzionalita'  della  norma  impugnata  si
sostanzia  dunque  nella valutazione riguardo alla sua compatibilita'
con  il  tenore  della  norma interpretata, alla ragionevolezza della
opzione   ermeneutica   imposta   ed  al  rispetto  dei  limiti  alla
retroattivita'    delle    norme   extra-penali   individuati   dalla
giurisprudenza di questa Corte.
    4.3. - A tale riguardo occorre muovere dalla constatazione che la
ratio  della  legge  n. 108 del 1996, quale risulta con chiarezza dai
lavori  preparatori,  e'  quella  di  contrastare  nella maniera piu'
incisiva   il   fenomeno   usurario.   Siffatta  finalita'  e'  stata
essenzialmente   perseguita,  per  cio'  che  interessa  il  presente
giudizio,  da un lato rendendo piu' agevole l'accertamento del reato,
attraverso  l'individuazione di un tasso obiettivamente usurario e la
trasformazione   dell'approfittamento  dello  stato  di  bisogno,  di
difficile  prova,  da  elemento  costitutivo  del reato a circostanza
aggravante,   dall'altro  inasprendo  le  sanzioni  penali  e  civili
connesse alla condotta illecita (articoli 1 e 4 della legge).
    Assodato,  dunque,  che la legge di cui si tratta risulta dettata
dall'esclusivo  e  dichiarato  intento  di  reprimere  una  specifica
fattispecie di illecito, non puo' non rilevarsi come fosse sorto - in
giurisprudenza  ed  in  dottrina  -  il  dubbio  (risolto  con  esiti
interpretativi  diversi)  circa gli effetti, ai fini penali e civili,
da  riconnettere all'ipotesi in cui, nel corso del rapporto, il tasso
soglia  discenda  al  di  sotto  del tasso di interessi convenzionale
originariamente pattuito.
    La norma denunciata trova giustificazione, sotto il profilo della
ragionevolezza,  nell'esistenza  di tale obiettivo dubbio ermeneutico
sul  significato  delle espressioni "si fa dare [...] interessi [...]
usurari"   e  "facendo  dare  [...]  un  compenso  usurario"  di  cui
all'art. 644 del codice penale, in rapporto al tenore dell'art. 1815,
secondo  comma,  del  codice  civile  ("se  sono  convenuti interessi
usurari") ed agli effetti correlativi sul rapporto di mutuo.
    L'art. 1,  comma  1,  del  decreto-legge  n. 394  del  2000,  nel
precisare  che  le  sanzioni penali e civili di cui agli articoli 644
del  codice  penale  e 1815, secondo comma, del codice civile trovano
applicazione   con   riguardo   alle   sole  ipotesi  di  pattuizioni
originariamente   usurarie,  impone  -  tra  le  tante  astrattamente
possibili  - un'interpretazione chiara e lineare delle suddette norme
codicistiche, come modificate dalla legge n. 108 del 1996, che non e'
soltanto  pienamente  compatibile  con  il  tenore  e  la ratio della
suddetta  legge  ma  e'  altresi'  del tutto coerente con il generale
principio di ragionevolezza.
    Restano,    invece,    evidentemente   estranei   all'ambito   di
applicazione della norma impugnata gli ulteriori istituti e strumenti
di  tutela del mutuatario, secondo la generale disciplina codicistica
dei rapporti contrattuali.
    4.4.  - Deve, d'altro canto, escludersi che la norma impugnata si
ponga in contrasto con gli ulteriori parametri evocati.
    Quanto  all'art. 24  della  Costituzione, e' sufficiente rilevare
che  l'intervento  legislativo oggetto di censura, operando sul piano
sostanziale,   evidentemente  non  incide  sul  diritto  alla  tutela
giurisdizionale   a   cui   esclusivo  presidio  e'  posta  la  norma
costituzionale invocata (sentenza n. 419 del 2000).
    Egualmente   infondato   e'   il   richiamo   all'art. 47   della
Costituzione  che enuncia - secondo la giurisprudenza di questa Corte
-  un  principio  al  quale  il legislatore ordinario deve ispirarsi,
bilanciandolo  con  gli altri interessi costituzionalmente rilevanti,
nell'esercizio di un potere discrezionale che incontra il solo limite
-  nella  specie  sicuramente non valicato - della contraddizione del
principio stesso (sentenze n. 143 del 1995 e n. 19 del 1994).
    5.  - La  questione  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 1
della  legge  28 febbraio  2001,  n. 24,  sollevata  dal Tribunale di
Trento  in riferimento all'art. 3 della Costituzione, e' fondata, nei
limiti di seguito precisati.
    5.1.  - Il  rimettente  censura  specificamente  la disposizione,
contenuta  nel secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge n. 394 del
2000,  come  modificato  dalla  legge  di conversione, secondo cui la
sostituzione   del   tasso   convenuto   dalle   parti   con  quello,
eventualmente  piu' favorevole per il debitore, previsto dalla stessa
norma  "si applica alle rate che scadono successivamente al 2 gennaio
2001".
    Ritiene   il  giudice  a  quo  che  siffatto  differimento  della
operativita'  della  norma sia irragionevole e fonte di disparita' di
trattamento in danno dei mutuatari rispetto agli istituti di credito,
se posto in relazione con la efficacia retroattiva della disposizione
di  cui al primo comma, in virtu' della quale i medesimi mutuatari si
vedrebbero  preclusa  la  possibilita' - che ad essi, ad avviso dello
stesso  rimettente,  avrebbe dovuto precedentemente riconoscersi - di
far  dichiarare  la nullita' sopravvenuta delle clausole di interessi
nei casi di superamento del tasso soglia.
    Le  considerazioni  svolte  riguardo  alla  natura interpretativa
della  norma di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 394 del
2000  ed  alla  sua  conformita' al generale canone di ragionevolezza
rendono  a  questo  punto  palese l'infondatezza dell'assunto, da cui
muove  il  giudice  a  quo, secondo il quale la suddetta disposizione
avrebbe  ingiustificatamente  avvantaggiato  gli  istituti di credito
mediante   una   generalizzata  sanatoria  di  clausole  contrattuali
invalide,   rendendo  costituzionalmente  obbligata  una  altrettanto
generalizzata  applicazione  del  tasso  di  sostituzione  di  cui al
successivo   comma   2   a  tutte  le  rate  scadute  successivamente
all'entrata in vigore della legge n. 108 del 1996.
    Cio' non esclude, tuttavia, che il differimento dell'operativita'
del  tasso  di  sostituzione si riveli, sotto altro aspetto, comunque
privo  di  ragionevolezza, cosi' da porsi effettivamente in contrasto
con l'art. 3 della Costituzione.
    Va  rilevato, a tale riguardo, che nel citato comma 2 dell'art. 1
del   decreto-legge  e'  stata  inserita  una  specifica  e  puntuale
indicazione  delle  ragioni dell'intervento d'urgenza del Governo sui
contratti  di  mutuo a tasso fisso in corso. Ragioni incentrate sulla
constatazione   "dell'eccezionale   caduta  dei  tassi  di  interesse
avvenuta  in  Europa e in Italia nel biennio 1998-1999, avente natura
strutturale".
    La  norma  risulta, dunque, inequivocamente dettata dalla urgente
necessita'  di  ricondurre  ad  equita' in maniera generalizzata - ed
indipendentemente  dall'eventuale esercizio di azioni giudiziarie - i
contratti  di  mutuo a tasso fisso divenuti eccessivamente onerosi, a
danno dei mutuatari, per effetto dell'eccezionale caduta dei tassi di
interesse verificatasi nel biennio 1998-1999.
    In  relazione  a  siffatta  ratio,  se  non  puo' certo ritenersi
costituzionalmente  imposta  una  efficacia  retroattiva  della norma
censurata,  risulta  invece manifestamente irragionevole la scelta di
differirne,  di  pochissimi giorni, l'efficacia all'evidente scopo di
escludere che la norma possa trovare applicazione anche riguardo alle
rate in scadenza tra il 31 dicembre 2000, giorno di entrata in vigore
del decreto-legge, ed il 2 gennaio 2001.
    In  tal  modo,  infatti,  il  legislatore, anziche' eliminare, ha
finito  per  protrarre,  relativamente alle rate di mutuo in scadenza
nel  periodo  indicato,  quella situazione di eccessiva onerosita' e,
quindi,  di  sostanziale  iniquita'  per  i  mutuatari  dallo  stesso
evidenziata  ed  ha,  conseguentemente,  reso la norma, in parte qua,
manifestamente  illogica  e  contraddittoria  e,  quindi,  lesiva del
generale   canone   di   ragionevolezza   di   cui  all'art. 3  della
Costituzione.
    Va,    pertanto,   dichiarata   l'illegittimita'   costituzionale
dell'art. 1,  comma  2,  del  decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394,
convertito,  con  modificazioni,  in  legge  28 febbraio 2001, n. 24,
nella  parte in cui dispone che la sostituzione prevista nello stesso
comma  si  applica alle rate che scadono successivamente al 2 gennaio
2001  piuttosto  che  a  quelle  con  scadenza a decorrere dal giorno
stesso dell'entrata in vigore del decreto-legge.
    Conseguentemente,  va  dichiarata l'illegittimita' costituzionale
del  comma 3 dello stesso articolo, limitatamente alle parole "per le
rate con scadenza a decorrere dal 3 gennaio 2001".

                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi,
    1) Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2,
del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394 (Interpretazione autentica
della  legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di
usura),  convertito,  con  modificazioni,  in legge 28 febbraio 2001,
n. 24,  nella parte in cui dispone che la sostituzione prevista nello
stesso  comma  si  applica  alle  rate che scadono successivamente al
2 gennaio  2001  anziche'  a  quelle  che  scadono  dal giorno stesso
dell'entrata in vigore del decreto-legge;
    2) Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 3,
del   decreto-legge   29 dicembre   2000,   n. 394,  convertito,  con
modificazioni,  in  legge 28 febbraio 2001, n. 24, limitatamente alle
parole "per le rate con scadenza a decorrere dal 3 gennaio 2001";
    3)  Dichiara  l'inammissibilita'  della questione di legittimita'
costituzionale  dell'art. 1,  comma  1, del decreto-legge 29 dicembre
2000,  n. 394,  convertito,  con  modificazioni, in legge 28 febbraio
2001,  n. 24,  sollevata  dal  Tribunale di Benevento, in riferimento
agli  articoli 3, 24, 35, 41 e 47 della Costituzione, con l'ordinanza
emessa il 4 maggio 2001.
    4)   Dichiara   non   fondate   le   questioni   di  legittimita'
costituzionale  dell'art. 1,  comma  1, del decreto-legge 29 dicembre
2000,  n. 394,  convertito,  con  modificazioni, in legge 28 febbraio
2001,  n. 24,  sollevate  dal  Tribunale di Benevento, in riferimento
agli  articoli  3,  24,  47  e 77 della Costituzione, con l'ordinanza
emessa   il   30 dicembre  2000,  e  dal  Tribunale  di  Taranto,  in
riferimento  agli  articoli  3,  primo  comma,  e 24, primo e secondo
comma, della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe;
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 febbraio 2002.
                       Il Presidente: Ruperto
                        Il redattore: Marini
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 25 febbraio 2002.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola